Pubblicata in GU n 204 del 1 settembre la Legge n 130 del 31 agosto 2022 che entra in vigore dal 16 settembre recante Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario.
L’art. 6 della legge di riforma del processo tributario introduce un’importante novità in materia di prove laddove l’ente impositore “prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato” ai sensi del nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs.31.12.1992, n. 546.
Il nuovo art. 7 del dlgs 546/92 afferma «l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Ebbene, è sicuramente un aspetto di indubbio rilievo se pur non si tratta di assoluta novità nell’assetto processuale tributario.
Ed infatti, se anche si afferma da sempre che l’ente impositore in quanto attore in senso sostanziale deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c., per casistiche di enorme importanza, la prova è addossata dalla giurisprudenza al contribuente (per tutte sull’inerenza, Cass. 13 febbraio 2006 n. 3109 e Cass. 20 dicembre 2007 n. 26837).
Ecco che, questo principio, come detto di derivazione giurisprudenziale viene meno, ma ovviamente ciò non scardina il procedimento che sta alla base della formazione dell’avviso di accertamento.
Il funzionario dovrà sempre chiedere i documenti giustificativi dei costi al contribuente e questi, pena la preclusione probatoria dell’art. 32 comma 4 del DPR 600/73, li dovrà esibire.
Da più parti si riflette sulla mancata opportunità di prevedere che gli “elementi di prova” emergano già nella motivazione. Tanto avrebbe (o potrebbe) costituire un deflazionamento del contenzioso tributario per quegli atti dell’Amministrazione ab origine privi di prova sufficiente a sostenere la pretesa tributaria, che in sede di accertamento con adesione ovvero con la mediazione potrebbero essere annullati.
Saverio Belviso
Brindisi – Monopoli
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