Sulle fatture soggettivamente inesistenti la Corte di Cassazione con ordinanza n. 25474 del 29 agosto 2022 ha affermato che in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente “al fine di commettere il reato”, bensì per essere commercializzati, e di conseguenza non è sufficiente per escludere la deducibilità, il coinvolgimento anche consapevole dell’acquirente in operazioni fatturate da soggetto diverso dall’effettivo venditore (Cassazione 11020/2022; 8480/2022; 25249/2016; 24426/2013).
Quanto deciso dalla Corte di cassazione, sezione V civile non si discosta dall’indirizzo prevalente, in materia di imposte sui redditi e deducibilità dei costi in caso di operazioni soggettivamente inesistenti.
L’acquisto di beni nelle operazioni inesistenti: l’origine della controversia
In particolare, la controversia traeva origine da un avviso di accertamento emesso per contestare il volume di affari di una società circa l’indetraibilità Iva e l’indeducibilità dei costi ai fini Ires. Era evidente che l’ente era coinvolto in una frode carosello mettendo in atto operazioni soggettivamente inesistenti per effettuare indebite detrazioni Iva e dedurre i costi dei beni. Nel procedimento era stato accertato che la società aveva consapevolezza della commissione della frode. Secondo i giudici regionali i relativi costi erano indeducibili.
Ecco che, gli Ermellini hanno ritenuto che in presenza di fatture soggettivamente inesistenti il costo, ai fini delle imposte sui redditi, è deducibile anche se l’interessato è consapevole del carattere fraudolento delle operazioni: il contrario, quindi, di quanto previsto per l’IVA, dove la detrazione è possibile solo quando il contribuente può provare di non essere a conoscenza e di non aver preso parte alla frode.
Saverio Belviso
Brindisi – Monopoli
avvocati specializzati in consulenze avvisi di accertamento/cartella di pagamento