Aspetti Fiscali Del Fondo Patrimoniale

Il fondo patrimoniale è un istituto previsto dal Codice civile per creare un complesso di beni non aggredibili dai creditori, come le banche, le società finanziarie ed anche il Fisco. Viene costituito da uno o entrambi i coniugi con atto pubblico (o anche con testamento) nel quale occorre indicare i beni da inserire nel fondo.

Compreso tra le convenzioni matrimoniali, limita l’aggredibilità dei beni conferiti solamente alla ricorrenza di determinate condizioni, rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti, in violazione dell’art. 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere con tutti i suoi beni dell’adempimento delle obbligazioni, a prescindere dalla relativa fonte.

Il fondo patrimoniale, così come disciplinato negli artt. 167-171c.c., comporta un limite di disponibilità di determinati beni, vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia.

Il Legislatore ha voluto costruire, in un’ottica puramente strumentale, un vero e proprio patrimonio separato di destinazione per soddisfare i bisogni della famiglia e garantirne la sua stabilità economica.

Di fatto, la figura giuridica del fondo patrimoniale può essere costituita per difendere i beni familiari dalle eventuali azioni dei creditori nell’ipotesi in cui l’attività imprenditoriale o professionale, svolta da uno dei coniugi, versi in una situazione economica difficile o, addirittura, fallimentare (nel caso dell’imprenditore).

Quel di cui si discute è se con la costituzione del fondo patrimoniale i coniugi possono «proteggere» il loro patrimonio dalle azioni esecutive poste in essere dai creditori per le obbligazioni contratte.

Riferimenti normativi

Il fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 167 c.c., consiste, come appena detto, nella imposizione convenzionale, da parte di uno dei coniugi, di entrambi o di un terzo, di un vincolo in forza del quale determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.

Caratterizzato dalla temporaneità,  presuppone l’esistenza del vincolo coniugale con la conseguenza che l’annullamento, lo scioglimento o la cessione degli effetti civili del matrimonio determinano la cessazione del fondo, salvo che vi siano figli minori; in questa ultima ipotesi, il fondo avrà vita sino al raggiungimento della maggiore età dell’ultimo figlio (art. 171 c. 2, c.c.).

La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta a entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione anche se:

a)i frutti prodotti possono essere utilizzati solo per i bisogni della famiglia;b) i titoli di credito devono essere vincolati e resi nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo;c) l’amministrazione è regolata dalle norme relative alla comunione legale.

Altresì, non è possibile alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità o di utilità evidente.

Né il fondo e i suoi frutti possono essere oggetto di azioni esecutive per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Va detto, che di fronte agli aspetti salienti di tale istituto relativi alla disciplina dell’amministrazione del fondo patrimoniale, delineata attraverso il richiamo alle norme sulla comunione legale (art. 168 comma 3 c.c.) ed  alla disciplina specifica degli atti di alienazione (art. 169 c.c.) è necessario, però, non tralasciare l’ elemento essenziale che lo caratterizza, ossia la finalità a cui i suoi beni ed i suoi frutti devono essere destinati.

Ciò significa che, diversamente da quanto accade nell’ambito della comunione legale, la gestione dei beni del fondo patrimoniale non può avvenire in maniera arbitraria da parte dei coniugi poiché, anche nel caso in cui manchino i figli minori, deve sempre essere rispettata la destinazione funzionale dei beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Ed allora, qualora si costituisse ipoteca su un bene del fondo per scopi estranei ai bisogni della famiglia o si alienasse un bene del fondo in assenza del presupposto dell’utilità o necessità evidente della famiglia ecc., ne seguirebbe o l’esclusione dall’amministrazione con possibilità, per qualsiasi interessato, di rivolgersi al giudice perché detti norme per l’amministrazione del fondo o l’obbligo di reintegrazione del patrimonio.

Ben si evince che il rispetto di tali limiti consente di rafforzare, quindi, il concetto del fondo come un patrimonio separato, con vincolo di destinazione e limitazione dei poteri dispositivi dei costituenti in modo da soddisfare i bisogni della famiglia e garantirne la sua stabilità economica.

Diventa, pertanto, una massa patrimoniale unitaria, ma distaccata, in quanto sottoposta ad una disciplina giuridica speciale (in particolare quanto al profilo della responsabilità), rispetto al patrimonio «generale» di un soggetto. Quando si parla di fondo patrimoniale si vuol intendere in particolare un « patrimonio di destinazione» o «patrimonio dedicato» come altri istituti giuridici del codice civile (si pensi al patrimonio ereditario in seguito ad accettazione con il beneficio dell’inventario, i beni oggetto di sostituzione fedecommissaria, l’eredità giacente ) laddove  si vuol in realtà evidenziare la caratteristica funzionale. Quale che sia la definizione, ciò che li accomuna è la necessaria destinazione dei beni, in esso inseriti, ad uno specifico scopo.

Tant’è che questa distinta massa patrimoniale – ed ecco l’altra caratteristica della categoria – viene sottratta all’azione esecutiva dei creditori generali e potrà essere aggredita esclusivamente dai «creditori particolari», cioè da quei creditori le cui ragioni di credito sono strettamente collegate allo scopo medesimo e all’utilizzazione dei beni costituenti il patrimonio dedicato.

In quest’ottica ne segue, pertanto, una chiara deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale sancito dall’art. 2740 c.c., per cui il debitore risponde nell’adempimento della prestazione dovuta con tutti i suoi beni presenti e futuri anche se lo stesso comma 2 dell’articolo de quo precisa che vi possano essere forme di limitazione di responsabilità. Orbene nell’istituto in esame, proprio in virtù di specifiche disposizioni legislative, – in mancanza delle quali, valga subito chiarire, nessun fenomeno di separazione può concepirsi secondo l’ordinamento positivo -, i creditori generali potranno far valere le proprie pretese su tutti i beni del debitore esclusi quelli oggetto del patrimonio separato. Quest’ultimi, infatti, saranno protetti da un vincolo di destinazione che li rende necessariamente aggredibili soltanto, come sottolineato, dai creditori che vantino speciali ragioni di credito.

Art. 167 c.c. (Costituzione del fondo patrimoniale)

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico [2699], o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore”.

Art. 170 c.c. (Esecuzione sui beni e sui frutti)

L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia

Bisogni di famiglia

La nozione di “bisogni della famiglia” è centrale per individuare quando un bene immobile confluito nel fondo può essere sottoposto a pignoramento o ad ipoteca.

Tale funzione (o meglio destinazione di beni), si evince e al tempo stesso appare cristallizzata nell’art. 170 c.c. laddove si stabilisce che “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia“.

In particolare, nell’interpretare la nozione di “bisogni della famiglia”, la costante giurisprudenza ha accolto un’interpretazione ampia di essa, tale da contemplare non solo quanto indispensabile alla vita della famiglia, bensì anche le esigenze volte al “pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi“. (Cass. 7 gennaio 1984, n. 134).

Per anni, poi, si è discusso se i menzionati bisogni riguardino soltanto quelli alimentari oppure quelli volti ad assicurare un determinato tenore di vita.

E ancora, si è precisato che l’espressione “bisogni della famiglia va intesa nel senso di comprendere anche le complesse e varie esigenze del nucleo familiare considerato anche sotto il profilo dinamico e teleologico in relazione al futuro incremento del benessere economico della famiglia”, risultando escluse “solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da meri interessi speculativi”.

Ora, appare opportuno precisare che perché il vincolo di destinazione per fronteggiare i bisogni della famiglia sia opponibile ai terzi, secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, (si veda Cass.Sez.Un., 21658/2009) la costituzione del fondo patrimoniale compresa tra le convenzioni matrimoniali, soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., impone l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a semplice pubblicità notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile.  In mancanza di annotazione a margine, pertanto, il fondo in parola non è opponibile ai creditori, con conseguente reviviscenza della garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c.

Profili fiscali

La disciplina del fondo patrimoniale ai fini delle imposte sui redditi è contenuta nell’art. 4 co. 1, lett. b) del DPR n. 917/86 che prevede l’attribuzione dei redditi relativi ai beni facenti parte del fondo in misura paritaria tra i coniugi. I redditi dei beni che formano oggetto del fondo sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Ai fini delle imposte dirette i redditi dei beni che formano oggetto del fondo sono imputati al 50% a ciascun coniuge a prescindere dalle percentuali di proprietà dei beni stessi. Ne deriva che, non assume rilievo l’effettiva titolarità dei beni che costituiscono il fondo, ma è determinante il potere di amministrarli e gestirli, il quale spetta ad entrambi i coniugi. 

Il fondo patrimoniale non è soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi, e non deve essere presentata nessuna dichiarazione fiscale relativamente al fondo, a differenza del “trust” (altro istituto giuridico a tutela e protezione del patrimonio). La dichiarazione dei redditi dei coniugi è effettuata secondo le regole ordinarie, ovvero ciascun provento viene dichiarato secondo le modalità previste per le singole categorie reddituali.

L’atto di costituzione del fondo patrimoniale può determinare l’obbligo di corrispondere le imposte sulle successioni e donazioni, l’imposta di registro ed, in taluni casi, le imposte ipotecaria e catastale.

Imposta Di Registro

Per quel che concerne l’applicazione dell’imposta di registro, devono essere distinte, le ipotesi in cui la costituzione del fondo provochi il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale ai coniugi, dalle ipotesi in cui l’atto costitutivo implichi un vincolo di destinazione, senza incidere sulla titolarità dei beni medesimi.

La circolare 30 novembre 2000, n. 221/E della Agenzia delle Entrate ha precisato che l’imposta di registro è dovuta in misura fissa, pari ad euro 168,00, se la costituzione del fondo non comporta il trasferimento della titolarità dell’immobile, ma il solo vincolo di destinazione. In tale situazione, infatti, l’atto di disposizione rientra tra gli atti residuali ex art. 11, Tariffa, Parte prima, D.P.R. n. 131/1986. L’importo fisso è previsto anche in presenza di trasferimento della proprietà a titolo gratuito. Invece, se la proprietà è trasferita a titolo oneroso, l’imposta di registro è calcolata su base proporzionale. Si precisa, inoltre, che in presenza di trasferimento della proprietà di beni immobili sono dovute anche le imposte ipotecarie e catastali.

Imu

Per quel che concerne lImu va detto che non esiste un criterio utile per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica. Tale imposta, pertanto, rimane sul soggetto passivo del tributo, ovvero il proprietario dell’immobile conferito nel fondo.

A tal proposito, va detto che si applica l’eventuale effetto sostitutivo IMU-IRPEF, che esonera dalla tassazione fondiaria gli immobili non locati sui quali viene versato il tributo locale. Qualora l’immobile conferito nel fondo rappresenti l’abitazione principale dei coniugi l’IMU non risulta essere dovuta.

Debiti tributari

L’istituto giuridico del fondo patrimoniale nella previsione del legislatore, doveva offrire uno strumento in grado di fornire una maggiore sicurezza e, conseguentemente, equilibrio sul piano patrimoniale al nucleo familiare. Infatti, preoccupazione diffusa tra le coppie di coniugi, è proprio quella di salvaguardare il patrimonio familiare a fronte dell’esercizio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo laddove consentire una difesa vitale per la famiglia dai rischi derivanti non solo da sperperi voluttuari, ma anche da iniziative avventate e pregiudizievoli.

In sostanza, il vincolo di destinazione sui beni familiari è funzionale, da un lato, a salvaguardare i beni medesimi da possibili azioni esecutive dei creditori per i debiti sorti nello svolgimento di un’attività imprenditoriale o professionale, dall’altro a soddisfare i bisogni della famiglia ovvero diritti di mantenimento, di assistenza e di contribuzione.

Il Fondo oltre ad essere un istituto legato al solo soddisfacimento dei bisogni della famiglia, è uno strumento che si lega inscindibilmente ad essa. Il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’azione esecutiva sui beni del fondo deve essere ricercato nella relazione tra il fatto generatore del debito ed i bisogni della famiglia. Questo significa, ad esempio, che un debito fiscale legato all’esercizio di un’attività di impresa o professionale, non essendo legato alla famiglia, è un debito su cui l’Amministrazione finanziaria può agire anche contro il Fondo patrimoniale stesso.

Il fondo, quindi, rappresenta un tecnicismo giuridico che consente al debitore di sfuggire alla regola generale dell’art. 2740 c.c. in base alla quale «risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri», ma allo stesso tempo non determina la nascita di un soggetto con una personalità giuridica autonoma.

Ben si capisce, pertanto, la fondamentale importanza per i creditori dell’art. 170 c.c., secondo cui l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Ciò significa, che i beni compresi nel fondo patrimoniale, essendo sottoposti ad un vincolo di destinazione, ossia potendo essere utilizzati esclusivamente per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, non possono essere aggrediti per coprire debiti maturati nell’attività imprenditoriale ovvero professionale e, conseguentemente, non possono essere assoggettati ad azioni esecutive da parte dei creditori.

Ipoteca sui beni del fondo patrimoniale

La questione che spesso si è posta è quella di stabilire se la disposizione in parola rappresenti un limite all’attività esecutiva e cautelare posta in essere dagli agenti della riscossione ed, in particolare, se i beni facenti parte del fondo patrimoniale siano suscettibili di ipoteca, ex art. 77, D.P.R. 29.9.1973, n. 602, e/o di pignoramento immobiliare, disciplinato dagli artt. 49 e segg., D.P.R.602/1973 e dalle disposizioni contenute nel libro III c.p.c. applicabili in quanto non derogate e nei limiti della loro compatibilità. A fini fiscali, infatti, assumono particolare rilievo i debiti lavorativi laddove il titolare di un’attività imprenditoriale, professionale o artigianale che non ha versato i tributi dovuti, riceve di conseguenza avvisi di accertamento dagli Enti impositori e cartelle o intimazioni di pagamento dall’Agente di riscossione. Se questi atti impositivi non vengono saldati o impugnati, scattano le misure di riscossione coattiva, a partire dall’iscrizione ipotecaria.

Orbene, per mettere chiarezza in tale intricata materia, la Suprema Corte con sentenza del 7 luglio 2009 n.15862 ci ha fornito il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo, nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, e non già nella natura delle obbligazioni legale o contrattuale, con la conseguenza che l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia.

In sostanza, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione, contrattuale o extracontrattuale, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale potrebbe ritenersi contratto per soddisfare tale finalità (Cass. n,11230/2003, n. 12998/2006, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015).

La Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – con la sentenza n. 3600 del 24/02/2016, ha stabilito i principi giuridici per la tutela del fondo patrimoniale nei confronti del Fisco. Il giudice di primo grado, contrariamente a quanto assumeva la ricorrente, non ha deciso in assenza di prova ed anzi si è attenuto al principio (cfr. Cass. n.5385/2013) secondo il quale l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, e quindi, nel caso, sul debitore opponente, che deve provare che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore ne era consapevole, ed ha precisato che la prova può consistere anche in “presunzioni semplici o nel ricorso a criteri logici e di comune esperienza”. Il giudice di merito ha quindi sviluppato il suo ragionamento giuridico su più elementi, puntualmente indicati, e cioè la fonte dell’obbligazione, costituita dall’attività lavorativa del contribuente, e l’elevato importo del debito tributario, ed ha ritenuto provata la estraneità dei debiti ai bisogni familiari e la consapevolezza del creditore. Sul punto, giova ricordare peraltro che la Corte di Cassazione ha già affermato che la prova di applicabilità dell’art.170 c.c., alla stregua dei principi generali, ben può essere fornita anche avvalendosi di presunzioni ai sensi dell’art. 2729 c.c., gravando comunque sull’opponente l’onere di allegare e dimostrare i fatti noti, da cui desumere, in via presuntiva, i fatti oggetto di prova (cfr. Cass. n. 4011/2013;  Cass. 30/05/2007, n. 12730; Cass. 31/05/2006, n. 12998).

Ed ancora, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 5/03/2013, n. 5385, proprio in relazione ad una iscrizione ipotecaria effettuata dall’esattore sui beni di un fondo patrimoniale, ha affermato che il coniuge (o il terzo) titolare del bene facente parte del fondo patrimoniale, che si faccia attore contestando la legittimità dell’iscrizione ipotecaria perché avvenuta al di fuori delle condizioni legittimanti, previste dall’art. 170 c.c., assume l’onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi dell’illegittimità dell’iscrizione, evidenziando che tra tali fatti vi è, innanzi tutto, l’essere stato il debito del coniuge (o del terzo), in relazione al quale si è proceduto all’iscrizione, contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia, e che siffatto attore deve, inoltre, allegare e dimostrare che tale estraneità era conosciuta dal creditore che abbia iscritto l’ipoteca.

Tanto premesso, occorre rilevare che l’iscrizione ipotecaria fiscale di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015; Cassazione – Sesta Sezione Civile – Ordinanza n. 19758 depositata il 23 luglio 2019).

Da ultimo, con ordinanza 15741/21, pubblicata il 7 giugno sezione tributaria la Cassazione non consente l’ipoteca dell’Agenzia entrate riscossione sui beni del fondo patrimoniale. E ciò perché deve escludersi che i carichi tributari sui redditi da partecipazione siano di per sé riconducibili a obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia

Facendo, dunque, corretta applicazione dei principi, va accertato, in punto di fatto, se il debito de quo possa dirsi contratto o meno per soddisfare i bisogni della famiglia, considerato che, se è vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che tale finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è evidente tuttavia che la richiamata circostanza non è, a contrario, nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni. Con recente ordinanza n. 5369 del 27 febbraio 2020, la Corte di Cassazione ha ribadito tali principi e, in particolare, il criterio identificativo della rilevanza del debito fiscale rispetto alle necessità della vita familiare.

Su tali basi la Cassazione ha confermato la sentenza della Ctr che, in specie, aveva annullato un’ipoteca illegittimamente iscritta dall’Agenzia delle Entrate sui beni dei coniugi inseriti nel fondo patrimoniale, avendo accertato preventivamente che il debito fiscale non era nato, né era connesso, al soddisfacimento dei bisogni specifici della famiglia, bensì era collegato ad altre finalità ritenute estranee.

L’accertamento relativo alla riconducibilità dei debiti alle esigenze della famiglia costituisce un accertamento istituzionale rimesso al giudice di merito (Cass. 11683/01, 12730/07).Quanto ai criteri cui tale accertamento deve conformarsi, la giurisprudenza in prevalenza accoglie un parametro negativo, affermando che sono ricompresi nei detti bisogni anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonchè al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass.5684/06). A tali principi si atterrà il giudice di rinvio, con l’avvertenza, tuttavia, che anche operazioni meramente speculative possono essere ricondotte ai bisogni della famiglia, allorchè appaia certo, in punto di fatto, che esse siano state poste in essere al solo fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare.

E’ invece irrilevante, così precisa la Suprema Corte, qualsiasi indagine riguardo alla anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, in quanto l’art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria (Cass. 3251/96, 4933/05).

Riflessioni

E’evidente che il fondo patrimoniale, per le sue caratteristiche, possa facilmente prestarsi ad operazioni di sottrazione dei beni alle azioni dei creditori, compreso lo Stato. Tale fenomeno trova giustificazione nella semplicità ed economicità della costituzione del fondo e nella possibilità di costituire un baluardo nei confronti di creditori per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

E’ pur vero, però, che gli intenti illegali possono essere frenati dai creditori con un ottimo strumento nelle loro mani quale l’azione revocatoria ex art.2901 cc. allorchè ravvisino prospettive di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art.11 Dlgs.74/2000.

Attualmente, l’istituto del Fondo patrimoniale è sicuramente relegato all’utilizzo esclusivo in particolari situazioni. Infatti, ormai rispetto al suo utilizzo si preferisce, sovente, ricorrere ad altri istituti di tutela analoghi. Sicuramente il più famoso è il trust.

Avv. Iolanda Pansardi

BP studio tributario & societario

Brindisi – Monopoli

avvocati specializzati in consulenze avvisi di accertamento/cartella di pagamento

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