Rapporto tra l’avviso di addebito (emesso dall’Inps per il recupero di contributi) e l’avviso di accertamento fiscale (emesso dall’Agenzia delle Entrate): processo tributario e processo del lavoro.
Sulla base di un accertamento che ha dato luogo all’emissione dell’avviso di accertamento fiscale per recupero di maggiori ricavi non dichiarati al fisco, il contribuente si deve difendere davanti al Giudice Tributario impugnando l’accertamento fiscale e chiedendo la sospensione della riscossione.
A seguito di tale accertamento l’INPS è solita emettere in automatico un avviso di addebito per liquidazione di maggiori contributi superiori al minimale contributivo, basandosi solo ed esclusivamente sulla base delle risultanze del maggior reddito presunto dal Fisco.
I contributi Inps spesso (es. quelli dovuti da artigiani e commercianti iscritti alla gestione IVS, ma lo stesso accade per i soggetti iscritti alla Gestione separata) sono legati, quanto all’ammontare dovuto, al reddito determinato ai fini fiscali.
Sul punto la giurisprudenza segue un indirizzo costante (nel ritenere che l’istituto di previdenza debba attendere la definitività della pretesa fiscale), ma l’Inps insiste nell’avanzare la richiesta di contributi anche in assenza di una pronuncia definitiva circa l’esito del contenzioso fiscale.
Manca il coordinamento delle norme fiscali che riguardano l’accertamento ed il contenzioso tributario, con le disposizioni in materia di recupero di contributi previdenziali.
Ciò ha determinato un vasto contenzioso che ha la peculiare caratteristica: il contribuente si trova nella situazione di dover decidere se avviare un procedimento innanzi al giudice del lavoro, senza poter formulare una difesa compiuta, essendo questa evidentemente possibile solo all’esito del contenzioso in sede tributaria, o rinunciare all’opposizione, formulando istanza di sgravio totale o parziale, a seguito dell’accoglimento delle proprie domande innanzi alle competenti commissioni tributarie.
A tal proposito, è ormai pacifico in giurisprudenza che debba ritenersi illegittimo l’avviso di addebito per crediti previdenziali notificato dall’Inps al contribuente, qualora esso tragga le sue origini soltanto da un precedente accertamento eseguito dall’Agenzia delle Entrate, il quale risulti oggetto di autonoma impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.
In sostanza è chiara l’autonomia dei due contenziosi, fiscale e previdenziale, laddove l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate è solo una circostanza pregiudiziale, diversamente dall’esito della verifica fiscale che rappresenta il presupposto in forza del quale il convenuto può rideterminare i contributi dovuti.
Ebbene, la definizione fiscale della lite tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate non rende definitivo l’accertamento e, di conseguenza, l’INPS non può limitarsi a dedurre l’intervenuta definitività dell’avviso di accertamento in sede giudiziale giacchè ha l’onere di dare prova della propria pretesa contributiva (Tribunale di Siracusa, sez. lav. 23/09/2021; Tribunale Ferrara, sez. lav., 14/11/2019, n. 170; Tribunale Arezzo, sez. lav., 16/05/2014, n. 203; Tribunale Milano, sez. lav., 24/06/2013, n. 5304).
L’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’introduzione nell’ordinamento dei c.d. accertamenti unificati ai sensi del d.lgs. n. 241 e n. 462 del 1997, quando effettua un accertamento fiscale, comunica i dati all’Inps, che emette l’avviso di addebito, ossia quella che una volta era la cartella esattoriale e chiede i contributi sul maggior reddito accertato.
Ma tale comportamento è illegittimo in assenza di passaggio in giudicato della sentenza tributaria, ovvero in assenza della definitività dell’accertamento.
E’ la Corte Suprema a pronunciarsi sulla tematica con la sentenza n. 8379 del 2014, che ha stabilito che è illegittimo l’avviso che richiama un precedente avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate impugnato dal ricorrente in quanto in base all’art. 25, comma 2, del dlgs 46/99, l’iscrizione a ruolo per i «crediti degli enti pubblici previdenziali» è subordinata alla definitività della sentenza tributaria.
In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l’art. 24 del d.lgs. 46/99 nel suo comma 3 prevede che: “Se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’ autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Ed ancora: per quanto concerne la possibilità di iscrizione a ruolo dei crediti di natura previdenziale, l’art. 24 del d.lgs. 46/99 nel suo comma 4 stabilisce: “In caso di gravame amministrativo contro l’accertamento effettuato dall’ufficio, l’iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall’articolo 25”.
Ed infatti, i giudici della Suprema Corte affermano che l’unico elemento fornito dall’INPS a fondamento dell’obbligazione contributiva è proprio quello relativo all’accertamento fiscale condotto dall’Agenzia delle Entrate – accertamento peraltro non definito ed impugnato davanti al giudice tributario, senza l’indicazione di ulteriori specifici elementi probatori in ordine alla sussistenza della propria pretesa creditoria, in base alla quale il convenuto sostanziale sarebbe nei suoi confronti obbligato.
Ne deriva che, non avendo l’INPS dato prova della propria pretesa contributiva ed essendo stato l’accertamento fiscale impugnato davanti al giudice tributario, va annullato l’avviso di addebito impugnato, tenuto conto che non è stato possibile accertare il maggior reddito cui consegue l’obbligo contributivo riportato nell’avviso di addebito stesso.
Molte sono le pronunce conformi all’orientamento della Suprema Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 8379 del 2014, che ha pronunciato il seguente principio generale di diritto: in materia d’iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede il divieto di iscrizione a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice qualora l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l’accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall’ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l’Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest’ultima ipotesi, l’INPS sia messo a conoscenza dell’impugnazione dell’accertamento davanti all’autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”. (Cass. Civ. sez. lav., 17/06/2016, n. 12333; Cass. Civ., sez. lav., 27.01.2015, n. 1483).
Ed ancora, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione nr.12333-2015, ha affermato che se l’INPS soltanto sulla base di un accertamento fiscale già impugnato davanti alla commissione tributaria e per questo non definitivo, ha proceduto ugualmente ad iscrizione a ruolo del credito contributivo, è il Giudice Del Lavoro a decidere nel merito della questione contributiva ma:
- l’INPS, per il principio generale dell’onere probatorio ex.art.2697 c.c., deve fornire le prove poste a sostegno delle proprie ragioni creditorie per maggiore imponibile contributivo che devono essere ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nell’accertamento fiscale (non utilizzabili perchè l’avviso è impugnato in sede di contenzioso, quindi per tale motivo atto non definitivo, e per questo non può essere usato né vale come prova);
- se l’unico elemento di prova per richiedere maggiori crediti contributivi è l’accertamento fiscale non definitivo ed impugnato dal contribuente in sede contenziosa tributaria, la pretesa dell’INPS va considerata Illegittima e respinta, come anche la conseguente iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali dell’avviso di addebito impugnato.
In tal senso anche la sentenza della Cassazione n. 4032/2016, Tribunale di Parma- Sez. Lavoro n. 144/2016, Tribunale di Udine- Sez. Lavoro n. 285/2016, Tribunale di Lecce, sentenza n. 3571/2017 sentenza n. 196/2018 pubbl. il 23/01/2018, Tribunale di Lucca, sentenza n. 181/18.
Da ultimo anche il Tribunale di Siracusa, sez. lav. con la sentenza del 23 settembre 2021, (nello stesso senso Tribunale Sez. Lavoro Sentenza N. 207 del 08.03.2021, Tribunale Ferrara, sez. lav., 14/11/2019, n. 170) ha dichiarato illegittima la richiesta dell’INPS, che viene dunque condannato al pagamento delle spese di giudizio a favore del contribuente.
In conclusione, l’avviso di addebito INPS può essere annullato, se risulta fondato solo sull’accertamento fiscale e non anche su altri elementi che costituiscano prova dell’omissione contributiva.
Altri motivi di annullamento dell’avviso di addebito Inps
La nullità dell’avviso di addebito INPS in seguito ad accertamento dell’Agenzia delle Entrate non definitivo e soggetto a impugnazione è uno dei motivi per cui può essere annullato un avviso di addebito INPS
Tra gli altri motivi di impugnazione bisogna prestare attenzione se:
– sono spirati i termini di decadenza o è intervenuta la prescrizione.
La legge prevede che i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali debbano essere iscritti in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza.
I termini sono:
– per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento.
– per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento, ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 46/1999 è necessaria la tempestiva iscrizione a ruolo delle asserite spettanze, laddove se l’iscrizione a ruolo avviene oltre tale data, l’avviso di addebito notificato al contribuente è illegittimo in quanto l’Inps si considera decaduto dalla possibilità di riscuotere i propri crediti.
Prescrizione – Art. 3 comma 9 Legge 335/95
I contributi previdenziali si prescrivono di regola in 5 anni, che decorrono dal giorno in cui il soggetto obbligato avrebbe dovuto versarli. La prescrizione dei contributi previdenziali è interrotta da qualsiasi atto notificato al soggetto obbligato e contenente l’intimazione ad adempiere.
Vizi di merito e/o di forma.
L’avviso di addebito può essere considerato nullo anche in presenza di vizi sostanziali (c.d. di
merito) e/o formali.
In conclusione, se si riceve la notifica di un avviso di addebito INPS ci sono specifici motivi per
annullarlo e rivolgersi all’avvocato tributarista deve essere quanto mai tempestivo.
Avv. Iolanda Pansardi
BP Studio tributario & societario
Brindisi – Monopoli
avvocati specializzati in consulenze avvisi di accertamento/cartella di pagamento