Il giudice tributario, ove sussistano i presupposti, può disporre la compensazione delle spese secondo le disposizioni dettate dall’art. 92 c.p.c. al ricorrere di determinate condizioni, la quale non è altro che una sorta di neutralizzazione del principio di soccombenza. A far data dal 1° gennaio 2016 il richiamo all’art. 92 c.p.c. è sostituito da esplicita previsione contenuta nello stesso art. 15 D.Lgs. 546/92. Nel corso degli ultimi anni, un particolare sviluppo ha vissuto la discrezionalità del giudice in relazione alla compensazione delle spese di giudizio; compensazione che, fino al 2006, non aveva alcuna specificità in ambito tributario.
Secondo il chiaro dettato dell’art. 15, D.Lgs 546/1992, nel processo tributario, così come in quello civile, la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio liquidate dal giudice con la sentenza che risolve la controversia.
Ebbene, il principio generale di soccombenza di cui sopra trova una possibile deroga nell’istituto della compensazione delle spese, regolato dall’art. 92 c.p.c. espressamente richiamato dall’art. 15, D.Lgs. 546/92 ed attualmente, a seguito della riforma del 2015, in virtù dell’esplicita disposizione contenuta nell’art. 15.
Riferimenti Normativi
Con la revisione del processo tributario, tramite D.Lgs. n. 156/2015, è stato modificato, anche, il principio della soccombenza, con la possibilità di compensare le spese di lite soltanto in caso di soccombenza reciproca ovvero per gravi ed eccezionali ragioni. Tale norma si discosta dalla novellata disposizione del Codice di procedura civile di cui all’art. 92 del c.p.c.,, che richiama invece la novità delle questioni trattate ovvero il mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti.
Ciò vuol dire che,il giudice poteva disporre la compensazione delle spese soltanto in casi eccezionali, indicandone le specifiche ragioni in sentenza senza poter utilizzare formule di stile per giustificare la compensazione delle spese.
Va precisato che deve trattarsi di ragioni serie e non ordinarie in ordine alle quali il giudice tributario dovrà essere chiaro ed esaustivo. Pertanto, non è adeguatamente motivata la sentenza che fa riferimento ai cosiddetti motivi di equità non altrimenti specificati, oppure quando le argomentazioni dei Giudici si riferiscono genericamente alla peculiarità della vicenda o alla qualità delle parti o anche alla natura stessa della controversia tramite formule generiche e assolutamente stereotipate non sufficienti a giustificare la particolarità del giudizio per il quale è stata disposta la compensazione delle spese di giudizio.
Ora la norma negli anni ha subito varie modifiche ed in virtù del richiamo espresso contenuto nel D.Lgs. 546/92 tutte le modifiche del c.p.c. hanno trovano immediato ingresso anche nel processo tributario, laddove a far data dal 1° gennaio 2016 – visto il carattere di specialità assunto dall’art. 15 – il giudice tributario dovrà attenersi solo al dettato di tale ultima norma, svincolata da eventuali future riforme della legge processuale ordinaria.
Val la pena ricordare che fino al 2005 il giudice poteva compensare le spese in caso di soccombenza reciproca o nel caso di “concorso di altri giusti motivi”, mentre per i processi iniziati dopo il 1° marzo 2006, per effetto della L. 263/2005, tali “altri giusti motivi” dovevano essere “esplicitamente indicati nella motivazione”. La norma è stata ulteriormente modificata con la L. 69/2009 , prevedendo, per i processi instaurati dopo il 4 luglio 2009, la compensazione solo nel caso di “altre gravi ed eccezionali ragioni”, sempre “esplicitamente indicate nella motivazione”.
Ecco che, a seguito del Decreto Legge n. 132/2014, convertito in Legge 10 ottobre 2014, n. 162 (secondo l’art. 13 del Decreto-Legge, per i procedimenti introdotti dopo 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, dunque di fatto a partire dal 2015) la compensazione può essere disposta dal giudice “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Per il comma 2 dell’art. 15, come modificato dal Decreto Legislativo. 156/2015, a far data dal 1° gennaio 2016, la compensazione delle spese è possibile “qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.
Il nuovo testo dell’art. 15 ricalca la disposizione introdotta dalla L. 69/2009 e non quella, successiva, di cui alla L. 162/2014 che pertanto resta attualmente in vigore nel processo ordinario mentre ha valenza nel processo tributario solo per l’anno 2015.
Ed allora, esaminando le varie versioni della norma che si sono avute nel tempo si evince chiaramente che il legislatore ha voluto attribuire all’ ipotesi di compensazione carattere eccezionale laddove la regola generale del processo deve essere quella della condanna alle spese del soccombente.
Gravi ed eccezionali ragioni
Di conseguenza, non sono più ammesse le pure formule di stile (“ricorrono i giusti motivi per ….” “sussistono valide ragioni per …” o simili) in precedenza utilizzate dai giudici di merito e considerate legittime anche dalla Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. trib., 12 gennaio 2004, n. 243). Con la sentenza della Cassazione. civ., sez. I, 30 maggio 2008, n. 14563) anche il riferimento alla “peculiarità della fattispecie” non soddisfa l’obbligo di motivazione, poiché l’affermazione è inidonea a consentire un reale controllo sulle ragioni che hanno spinto il giudice alla compensazione. Sul punto, diverse sentenze della Suprema Corte (ex plurimis, Cass. civ.,sez. VI, 30 gennaio 2014, n. 2033 e sez.V, 21 novembre 2013, n. 26174 e ) e della giurisprudenza di merito (per tutte, Comm. Trib. reg., Lazio, sez I, 3 aprile 2013, n. 175; Comm. Trib. reg., Sicilia, sez XXIV, 9 novembre 2012, n.192; Comm. Trib. reg., Lazio, sez XXVIII, 29 ottobre 2012, n.151) confermano la necessità di esplicita motivazione
La motivazione della sentenza – sempre esplicita – deve indicare i presupposti per la compensazione, che non possono più essere solo “giusti motivi”, ma devono risolversi in “gravi ed eccezionali ragioni”.
Molto spesso i collegi tributari fanno espresso richiamo a formule generiche e assolutamente stereotipate non sufficienti a giustificare la particolarità del giudizio per il quale è stata disposta la compensazione delle spese di giudizio.
A tal proposito, la Suprema Corte si è pronunciata a Sezioni Unite il 30 luglio 2008, n. 20598, indicando una sorta di elencazione dei possibili “giusti motivi” che deve essere applicata con ancor maggior rigore dai giudici di merito come ad esempio:
- oscillazioni giurisprudenziali
- oggettive difficoltà nell’accertamento dei fatti
- palese sproporzione tra interesse concreto della parte e costo delle attività processuali
- comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative
Le “gravi ed eccezionali ragioni“, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia”, che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. civ. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. civ. 11 luglio 2014, n. 16037; Cass. civ. 14 marzo 2019 n. 7352). Peraltro, nel processo tributario le “gravi ed eccezionali ragioni” indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 15, comma 1, D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. civ. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. civ. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. civ. 7 novembre 2019, n. 28658, Cass. n. 23059 del 2018, Cass. n. 6059 del 2017.
LITE TEMERARIA
Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 156/2015, il comma 2-bis, prevede espressamente l’applicazione anche al processo tributario delle disposizioni relative alla c.d. “responsabilità aggravata” che prevede la condanna al pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alle spese processuali, in caso di soccombenza piena, così come previsto dall’ art. 96, commi primo e terzo, del c.p.c..
La norma regola le ipotesi di lite temeraria, quando la parte agisce o resiste in giudizio con mala fede o colpa grave, e mira a garantire un buon funzionamento del sistema processuale, sanzionando le condotte “sleali”, che abusano degli strumenti di tutela offerti.
Ed infatti possono incidere anche condotte processuali che abbiano concorso a dilatare i tempi del processo, quali ad esempio, un comportamento processualmente scorretto o non collaborativo delle parti; oppure, la mancata ottemperanza alle ordinanze istruttorie del giudice.
Secondo il principio generale di “accessorietà” previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 546/1992 già in precedenza si ipotizzava la possibilità di azione risarcitoria avanti al giudice tributario, oggi sicuramente garantita dall’espresso richiamo – introdotto nell’art. 15 – all’art. 96 cpc.
In sostanza, si tende a valorizzare sempre di più la condotta delle parti anche prima del processo, andando a verificare quale tra esse non abbia fatto quanto era ragionevole fare al fine di evitare la lite, anche in osservanza ai doveri di buona fede. Di conseguenza, è la parte che con il comportamento assunto in sede stragiudiziale ha legittimato quale unica soluzione possibile l’azione giudiziale, omettendo pertanto qualsiasi condotta deflattiva rispetto al giudizio stesso, a farsi carico delle spese processuali o di lite.
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