E’ legale aprire un conto corrente all’estero?

E’ necessario rispettare le norme fiscali e antiriciclaggio per aprire un conto corrente all’estero senza rischio patrimoniale e finanziario

Aprire un conto corrente all’estero (cosiddetto conto offshore) suscita dubbi e ci si chiede se è legale aprirlo, quali le limitazioni e come si dichiara in Italia ecc.. In tanti vogliono tutelare il proprio patrimonio per sicurezza e segretezza convinti che detenerlo nel proprio Stato di residenza può comportare dei rischi ed è utile proteggere i propri risparmi dai debiti dello Stato di residenza. Ovviamente trattasi di somme ingenti per cui il patrimonio andrebbe diversificato in un’ottica di vantaggi fiscali sfruttando la possibilità di operare in altri mercati finanziari. Si potrà, pertanto, gestire un conto corrente multivaluta, ossia pagare ed incassare in diverse valute, nonché poter diversificare i propri investimenti tenendo a disposizione un unico conto corrente; ed ancora, si potrà usufruire di migliori rendimenti, a differenza di quel che accade in Europa dove i tassi d’interesse sono sempre più bassi, diversamente da quanto sta accadendo in altri Paesi esteri. Ci sono anche persone che, scelgono di vivere all’estero, o lavorare come freelancer o ancora fare piccoli lavoretti online per arrotondare le entrate laddove aprire un conto corrente estero è fondamentale e diventa una necessità.

Apertura conto corrente estero legale

Ed è qui che, bisogna soffermarsi per capire cosa fare per evitare errori e possibili sanzioni per riciclaggio di denaro; per il mancato rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero; per evasione fiscale, a causa della mancata dichiarazione dei redditi derivanti dai proventi presenti sul conto estero tenendo presente che le norme antiriciclaggio e antievasione sono molto severe così come i controlli legati allo scambio di informazioni tra i vari Paesi. Ed infatti, attraverso lo standard CRS (Common Reporting Standard) dell’OCSE, è richiesto agli stati partecipanti di scambiarsi automaticamente informazioni sui conti finanziari detenuti da non residenti. Ciò vuol dire che è oramai impossibile possedere i conti correnti di cui si è sentito spesso parlare “anonimi” o “segreti” aperti in Paesi Offshore. E’ assolutamente necessario che, il denaro conferito nel conto corrente provenga sempre da fonti di reddito legittime e correttamente dichiarate, in relazione ai criteri di collegamento del reddito e che, venga rispettata la normativa sul monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero.

Norme che si potrebbero violare

La normativa italiana in materia di riciclaggio di denaro (decreto legislativo 231/2007 )contrasta il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo adeguandosi alle direttive e ai regolamenti dell’Unione Europea in materia di antiriciclaggio (AML – Anti-Money Laundering). Altresì, insiste sull’autoriciclaggio, ovvero l’impiego in attività economiche o finanziarie dei proventi illeciti da parte di coloro che hanno commesso o concorso a commettere il reato presupposto.

Presso la Banca d’Italia è ubicata l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) che riceve e acquisisce informazioni attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari, professionisti e operatori non finanziari relative ad eventuali ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A questo punto, esegue dapprima l’analisi finanziaria di dette informazioni, e da ultimo, se vi sono fondati sospetti le invia al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza–NSPV e alla Direzione Investigativa Antimafia-DIA, organi competenti per gli accertamenti investigativi.

La normativa sul monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero (decreto legge 167/1990) impone al soggetto che decide di aprire un conto corrente estero a dichiararne il possesso e la consistenza all’Amministrazione finanziaria. E’ necessario, pertanto, compilare il quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche quando il conto è superiore ai 5.000 euro e pagare l’imposta patrimoniale Ivafe relativa alle attività detenute all’estero laddove l’obbligo di monitoraggio fiscale per le attività finanziarie detenute all’estero (Legge n. 186/2014) non interviene per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel periodo di imposta non sia superiore a 15.000 euro. 

Procedura e documenti

Ogni persona è libera di aprire un conto corrente all’estero utile a depositare i propri risparmi per cui non c’è nulla di illegale.

Ogni cliente dovrà infatti presentare un documento d’identità valido, il quadro RW della dichiarazione dei redditi ed eventuali carte, sia di credito che di debito, collegate al conto italiano. Generalmente viene richiesto al cliente di esibire anche una bolletta relativa ad utenze domestiche a nome del soggetto richiedente; estratto conto bancario o una busta paga a nome del richiedente; referenze bancarie del richiedente per accertare la propria solvibilità e la propria reputazione. Di solito, tutti i documenti devono essere consegnati con traduzione in lingua inglese.

Si potrà fare la richiesta online laddove il soggetto non avrà bisogno di presentarsi presso la sede della banca all’estero anche se è preferibile scegliere un istituto che abbia anche sede in Italia per rendere le pratiche burocratiche più snelle e veloci.

L’istituto vaglierà la domanda, e va tenuto presente che molte banche estere possono richiedere, prima di dare l’assenso necessario per aprire il conto corrente, anche le giustificate motivazioni, cioè il motivo per il quale si vuol aprire il conto corrente.

E se non si è residenti all’estero, le banche potrebbero tergiversare e non esaudire la richiesta. E’ una procedura piuttosto complessa e diversificata per cui la banca verificherà che le fonti siano lecite e una volta scongiurato il rischio di frode, spedirà al nuovo cliente, via tradizionale posta o mail, il contratto da controfirmare, ed i tempi necessari per l’apertura della pratica, saranno diversi da banca a banca e da paese a paese.

Avv. Iolanda Pansardi

BP Studio tributario & societario

Brindisi – Monopoli

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