Fiscal focus – diretta video 29 aprile 2020

L’art. 65 del DL 18/2020 ha introdotto un’agevolazione ad hoc per le c.d. “botteghe e negozi”, costretti alla chiusura dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020.

A tali soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. Il canone su cui calcolare il credito è quello “relativo al mese di marzo”. Il credito d’imposta spetta limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

La norma agevolativa è collegata al D.P.C.M. dell’11 marzo, che a far data dal 12 marzo ha sospeso:

le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di cui all’Allegato 1 al d.p.c.m.;

le attività dei servizi di ristorazione;

le attività inerenti i servizi alla persona (ad esempio, parrucchieri, barbieri, estetisti), ad esclusione di quelle di cui all’Allegato 2 dello stesso d.p.c.m..

Il costo della locazione degli immobili inutilizzabili viene assunto dallo Stato nella misura del 60% perché, su base mensile, viene ipotizzato che per circa il 60% del tempo del mese di marzo non sia stato possibile esercitare l’attività, dando per scontato che il blocco potesse andare fino alla fine dello stesso mese (da sottolineare che nel d.p.c.m. dell’11 marzo era previsto che la sospensione delle suddette attività avesse effetto fino al 25 marzo, termine oramai superato dal d.p.c.m. del 22 marzo 2020, che l’ha estesa fino al 3 aprile, poi al 4 maggio, poi ancora al 18 maggio).

L’agevolazione si riferisce testualmente al canone di locazione “relativo al mese di marzo”, è quindi calcolato sul canone contrattualmente riferibile al mese di marzo, senza che su ciò influisca in alcun modo il “principio di cassa”. Non rilevano, perciò, eventuali ritardi di pagamento o dilazioni concesse, come potrebbe verificarsi qualora, per il canone del mese di marzo, il locatore accettasse un pagamento dilazionato, ad esempio parte a marzo e parte ad aprile, purché afferma la norma il pagamento avvenga nel 2020.

Val la pena rammentare che il credito d’imposta non spetta a quelle imprese che, ai sensi del d.p.c.m. dell’11 marzo 2020 abbiano continuato a esercitare la loro attività (come ad es. i supermercati, le farmacie, etc…).

L’utilizzo del credito può avvenire solo in compensazione (con altri tributi) in base all’articolo 17 del D. lgs 241/97 tramite il modello F24, con il nuovo codice tributo 6914 “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi -articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”, istituito con la risoluzione n. 13/E del 20/03/2020 dell’Agenzia Entrate, credito d’imposta utilizzabile a decorrere dal 25/03/2020.

Fin qui quanto prevede la norma.

L’Anti – associazione nazionale tributaristi italiani – della sezione Puglia nella persona del dott. Marco Preverin sin da subito ha criticato fortemente l’impostazione data alla norma agevolatrice e soprattutto l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate che afferma il diritto al credito di imposta del 60% solo in presenza di dimostrato pagamento del canone relativo al mese di marzo.

Abbiamo rilevato che sono restati inspiegabilmente esclusi dall’agevolazione numerosi fabbricati utilizzati da soggetti chiaramente incisi dalle misure di contrasto al contagio, quali, ad esempio, le palestre (D/6), i cinema e i teatri (D/3), o anche i negozi dei centri commerciali classificati in D/8. Il provvedimento, per un’evidente principio di uguaglianza rispetto all’evento comune avrebbe dovuto prevedere l’agevolazione quantomeno a tutte le attività d’impresa ai sensi degli artt. 55 e 73 D.P.R. 917/1986. L’Anti riteneva auspicabile che tale errore venisse corretto in sede di conversione del decreto legge, ma non è stato fatto e come si dirà siamo riusciti a far impegnare il governo a porre rimedio alle distorsioni della norma.

Peraltro si sta concretamente manifestando in queste settimane la circostanza in cui il canone sia stato formalmente ridotto in virtù di un accordo tra le parti, anche solo in via temporanea ma già con decorrenza dal 1° marzo. Va da sé che in questo caso il credito d’imposta del 60% maturerebbe sull’ammontare del “nuovo” canone ridotto, come la pandemia sta falcidiando l’esistenza di molte aziende che hanno receduto dal contratto a cui non spetta il credito di imposta in assenza di pagamento del canone anche del mese di marzo, ma che in realtà spetterebbe se il locatore acquisisce la cauzione a titolo di canone, ovvero di penale per il mancato pagamento.

L’impegno del Governo

L’Anti nelle persone del sottoscritto presidente regionale, dei soci dott. Micciantuono e dott. Granieri ha proposto, impegnando il Governo con un OdG a firma dell’On.le Francesca Ruggiero, in sede di conversione in legge del decreto 18, una modifica del meccanismo di attribuzione del predetto credito prevedendo che il beneficio venga attribuito al locatore, lasciando il conduttore obbligato al pagamento della residua parte (40%) del canone, con il conseguente parziale recupero della liquidità a causa dai mancati incassi.

Inoltre è stato proposto che il credito di imposta – così modificato – sia esteso a tutti gli immobili strumentali, nei quali viene esercitata in via esclusiva l’attività, o quella ad essa funzionale o ausiliaria, a prescindere dalla categoria catastale nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 43 del TUIR (dpr 917/86) che definisce strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale da parte del possessore nonché gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

Siamo fortemente preoccupati, noi come consulenti tributari, delle sorti del mercato dove operano una miriade di aziende a volte anche di piccole dimensioni che hanno subito un tracollo ed a cui nessuno ha fornito un aiuto concreto degno di questo nome. Infatti la famosissima “potenza di fuoco” messa in campo, allo stato ha più l’aspetto di fumosa potenza di fuoco, fortemente legata ai lacciuoli burocratici che consentono alle banche di avvantaggiarsi in termini di accantonamenti di bilancio per le perdite a cui sarebbero andate incontro se non vi fosse stata la garanzia dello Stato.

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