Il decreto-legge Rilancio, n. 34/2020 art 25, prevede un contributo a fondo perduto per le imprese, lavoro autonomo e agrario al fine di sostenere le aziende nell’emergenza sanitaria in atto, imponendo condizioni attuative e condizionando l’avvio all’emanazione di un apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate che diventa ente pagatore delle sovvenzioni.
Guardando alle modalità di funzionamento del contributo e dei soggetti beneficiari previsti dall’articolo 25 del decreto rilancio, rileviamo in prima battuta che da un punto di vista soggettivo i beneficiari possono essere i titolari di partita Iva, produttori di:
– Reddito agrario (art. 32 dpr 917/86),
– Reddito d’impresa,
– Reddito di lavoro autonomo.
I soggetti titolari di reddito agrario sono coloro i quali esercitano professionalmente l’attività agricola (con mezzi, lavoro, impiego di capitali).
Fra i titolari di redditi di lavoro autonomo vanno inclusi i soggetti di cui all’art. 54 del dpr 917/86 che contempla l’esercizio di arti e professioni. Tuttavia l’art. 25 esplicitamente esclude dai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria(avvocati, commercialisti, medici, consulenti lavoro ecc)
Il contributo potrà essere richiesto a seguito della predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate della domanda da inviare telematicamente.
Altresì esclusi dal contributo a fondo perduto sono:
– i soggetti con attività cessata all’atto della presentazione della istanza per l’ottenimento del contributo;
– gli enti pubblici;
– le banche e gli intermediari finanziari ed assimilati;
– liberi professionisti con partita Iva attiva al 23 febbraio 2020 iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 27 del decreto-legge n. 18;
– lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non siano lavoratori dipendenti alla data del 17 marzo 2020, di cui all’articolo 38 , sempre del decreto-legge n. 18 del 2020;
– i lavoratori dipendenti
Ai soggetti ammessi al contributo a fondo perduito vengono imposte le seguenti condizioni:
1) ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro nel 2019 se hanno l’esercizio d’imposta coincidente con l’anno solare. Per ricavi o compensi vanno intesi quelli riferiti all’attività propria dell’impresa ai sensi dell’art. 85 co. 1 lett. a. Analogamente per i compensi per l’esercizio di arti e professioni con riferimento all’art. 54 del testo unico imposte sui redditi.
2) fatturato o dei corrispettivi relative ad aprile 2019 non superiore a 2/3 rispetto all’ammontare 2020.
Per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1/1/2019, non si tiene conto di quanto richiesto al punto 2);
Il contributo é erogato dall’Agenzia delle Entrate successivamente all’emanazione del provvedimento che lo dispone e verrà direttamente accreditato sul conto corrente dei richiedenti aventi diritto, ma non vengono indicati i tempi di erogazione.
Il contributo non é tassabile e dunque non concorre alla formazione del reddito del beneficiario.
Calcolo del contributo
l’ammontare del contributo è calcolato sulla differenza fra:
il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 – detratto – il fatturato e i corrispettivi di aprile 2019,
intendendosi il momento di effettuazione delle operazioni.
Ne sono esclusi dal calcolo della differenza coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal primo gennaio 2019 e per coloro che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dal COVID-19 che già erano in emergenza per altre calamità (terremotati, alluvionati ecc). per i quali il contributo spetta comunque.
L’ammontare del contributo é così determinate:
a) 20 per cento – della differenza – per i soggetti con ricavi o compensi non maggiori di euro 400.000;
b) 15 per cento – della differenza – per i soggetti con ricavi o compensi maggiori di euro 400.000 ed inferiori a euro 1.000.000;
c) 10 per cento – della differenza – per i soggetti con ricavi o compensi maggiori di euro 1.000.000 e inferiori a euro 5.000.000.
esempio:
fatturato aprile 2019 € 1.000.000,00 (fatturato 2019 superiore ad € 1.000.000, inferior a 5.000.000)
fatturato aprile 2020 € 300.000,00 (diminuzione superiore ad un terzo)
contributo ammissibile
1.000.000,00 – 300.000,00 = 700.000,00 ipotesi c) aliquota contributo 10% – contributo € 70.000,00
Il contributo erogato non concorre alla base imponibile IRPEF/IRES e IRAP e non rileva ai fini del rapporto per la determinazione della deduzione degli interessi passive e spese generali (artt. 61 e 109 TUIR)
Nel percorso di conversione del decreto legge sarà necessario meglio puntualizzare il riferimento a ricavi, fatturato, corrispettivi che attengono a fattispecie non sovrapponibili, circostanza suscettibile di modificare i termini di calcolo, I quali evidentemente saranno verificati dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati in suo possesso.
Altresì é necessario che vengano accolte tutte le domanda inoltrate in un lasso temporale che non debba essere brevissimo, scatenando la corsa al “click day”, atteso che il governo ha ben potuto determinare l’ammontare complessivo del contributo in ipotesi richiedibile dalle imprese.
pubblicato su rivista di Diritto tributario
Saverio Belviso