La Legge di Bilancio 2023 è stata approvata in via definitiva -pubblicata in GU n 303 del 29.12.2022, n. 197
Misure contro inflazione
Riduzione dell’Iva al 5% per i prodotti per l’infanzia e per l’igiene intima femminile. Viene inoltre istituito un fondo di 500 milioni di euro destinato alla realizzazione di una “Carta Risparmio Spesa” per redditi bassi fino a 15mila euro gestita dai Comuni e volta all’acquisto di beni di prima necessità. Si tratta di una sorta di “buoni spesa” da utilizzare presso punti vendita che aderiscono all’iniziativa con un’ulteriore proposta di sconto su un paniere di prodotti alimentari.
Taglio cuneo fiscale fino 3% per i lavoratori dipendenti con redditi bassi
Esonero contributivo del 2% per redditi fino a 35.000 euro e del 3% per redditi fino a 25.000 euro. La riduzione del cuneo è tutta a beneficio dei lavoratori.
Agevolazioni per acquisto prima casa
Proroga per il 2023 delle agevolazioni per acquisto prima casa per i giovani under 36.
Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario
Per attenuare l’impatto degli aumenti dei tassi di interesse sui mutui a tasso variabile è stata ripristinata la norma del 2012 che permette di trasformare i mutui ipotecari da tasso variabile a tasso fisso. Per beneficiare di questa misura è previsto un Isee massimo di 35.000 euro e un tetto massimo del mutuo fino a 200.000 euro per l’acquisto della prima casa.
Flat tax incrementale per i lavoratori al 15%
Introduzione per i lavoratori autonomi di una flat tax incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro.
Flat tax per autonomi e partite IVA
Estesa la flat tax al 15% per autonomi e partite Iva con ricavi fino a 85mila.
Indicizzazione pensioni
Revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni per gli anni 2023-2024, al fine di tutelare i soggetti più bisognosi. Prevista una rivalutazione del 120% del trattamento minimo e dell’85% per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo.
Pensioni minime
Previsto per il 2023 l’innalzamento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75.
IMPRESE
Per il rilancio degli investimenti privati viene rifinanziata la misura agevolativa nuova Sabatini (150 milioni complessivi).
Rifinanziamento per il 2023 del Fondo di garanzia Pmi. Il fondo garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro).
Rivista la disciplina per l’accesso al regime di contabilità semplificata con l’innalzamento da 400mila a 500mila euro di ricavi e compensi per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, e da 700mila a 800mila per le imprese aventi per oggetto altre attività. Inoltre, previsto l’innalzamento dal 3% al 6% della deducibilità delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati in determinati settori.
Tregua fiscale
A partire dal 31 marzo 2023 cancellazione delle cartelle fino al 2015 che hanno un importo inferiore a 1.000 euro.
Rateizzazione (fino a 5 anni) dei pagamenti fiscali non effettuati nel 2022 senza aggravio di sanzioni e interessi per chi, a causa dell’emergenza Covid, caro bollette e difficoltà economiche, non ha versato le tasse. Prevista una mini sanzione del 3% sui debiti del biennio 2019-2020.
Per le società sportive è previsto che paghino tutti i contributi previdenziali entro il 29 dicembre 2022 e dal 1 gennaio il 3% (sanzione) anticipato sugli importi dovuti al fisco (sospesi durante emergenza sanitaria), che potranno essere corrisposti in 60 rate, con le stesse modalità previste per tutte le aziende che intendono regolarizzare la loro posizione.
Tetto al contante
Dal 1° gennaio 2023 la soglia per l’uso del contante salirà da 1.000 a 5.000 euro.
Costi commissioni Pos
Istituito un tavolo permanente tra le categorie interessate per valutare soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche tra 0 e 30 euro per gli esercenti con fatturato fino a 400mila euro. Qualora non si raggiunga un’intesa sarà previsto un contributo straordinario a carico delle banche pari al 50% degli utili derivanti dalle commissioni e dalle transazioni fino a 30 euro.
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In particolare sulla tregua fiscale
Imposte non pagate, con o senza avvisi bonari
Si possono pagare con sanzioni ridotte le tasse non pagate relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, che quindi risultano dalle dichiarazioni 2020, 2021 e 2022 per le quali sono arrivate le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate in seguito ai controlli automatici delle dichiarazioni: si pagano interamente l’imposta dovuta e gli interessi, ma si applica una sanzione del 3%, che è quindi ridotta rispetto a quella ordinaria (il 10%).
Questo vale anche per le somme eventualmente rateizzate: si può pagare la somma residua, applicando la sanzione ridotta del 3%. Il contribuente può scegliere di pagare a rate, con un piano di pagamenti trimestrali di pari importo per cinque anni (sono 20 rate trimestrali).
Se invece il contribuente non ha pagato le tasse, ma non ha ricevuto la contestazione formale, può sanare pagando imposte e interessi dovuti con una sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale. Anche in questo caso è prevista la rateazione, che può essere al massimo di otto rate trimestrali di pari importi, con primo pagamento il 31 marzo 2023. Questa è in pratica una forma di ravvedimento operoso con sanzioni ridotte. E non riguarda solo gli ultimi tre periodi di imposta, ma anche quelli precedenti.
Ricordiamo che in caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute alle prescritte scadenze, la definizione non produce effetti e tornano ad applicarsi le norme ordinarie in materia di sanzioni e riscossione.
Irregolarità formali
C’è poi la possibilità di correggere irregolarità formali, che quindi non incidono sull’imposta dovuta: sono i casi in cui il contribuente ha commesso errori, dichiarativi o procedurali, che però come detto non comportano il pagamento di minori tasse rispetto al dovuto. In questo caso, si può sanare la situazione pagando 200 euro per ogni periodo d’imposta a cui si riferisce l’irregolarità.
Il pagamento viene effettuato in due rate annuali di pari importo, da pagare entro il 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024. Questo, solo se l’irregolarità non è stata formalmente contestata dal fisco. Non è possibile utilizzare questo strumento per far emergere attività finanziarie detenute all’estero.
Stralcio ruoli fino a mille euro
Il condono riguarda le cartelle esattoriali di importo fino a mille euro affidate all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. La somma si riferisce al debito residuo da pagare risultante al 1° gennaio 2023, anche nel caso in cui un contribuente, per esempio, abbia pagato una parte del debito originario con la rottamazione. Se il debito residuo è inferiore ai mille euro, la cartella viene automaticamente stralciata.
Lo stralcio avverrà il 31 gennaio 2023 in via automatica, nel senso che il contribuente non deve presentare domanda o fare alcuna procedura: procede direttamente l’Agenzia delle Entrate.
Nuova Rottamazione
La nuova rottamazione riguarda le cartelle esattoriali di importo superiore a mille euro, se affidate all’agente della riscossione fino al 30 giugno 2022. Quindi, la nuova rottamazione si può utilizzare per tutte le cartelle affidate entro giugno con la sola eccezione di quelle che il Fisco procederà a stralciare automaticamente, perchè ricadono nella sanatoria per debiti fino a mille euro.
Per la nuova rottamazione si paga interamente la somma originariamente dovuta ma senza interessi, sanzioni né spese di aggio.
Come per le precedenti definizioni agevolate, il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione (entro il 31 luglio 2023) oppure a rate (con un massimo di 18 versamenti). In questo ultimo caso:
la prima andrà pagata entro il 31 luglio 2023 per un importo del 10% del debito complessivo,
la seconda entro il 30 novembre 2023 per un importo del 10% del debito complessivo,
le restanti 16 rate di pari ammontare, entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Sarà l’Agenzia delle Entrate a spiegare le procedure di adesione: la Manovra dispone che la pubblicazione delle istruzioni fiscali avvenga in tempi brevi, perchè il contribuente deve dare adesione entro il 30 aprile 2023.
NB: Questa rottamazione si può applicare anche alle multe per violazioni del codice della strada.(da confermare)
Liti pendenti
E’ possibile sanare posizioni con il Fisco a fronte delle quali c’è già un contenzioso in corso. Su questo fronte, ci sono diverse possibilità.
- Se è già arrivato l’atto di accertamento, si può chiudere la pendenza pagando, oltre al dovuto, una sanzione ridotta di un 18esimo. Questo è possibile per tutti gli accertamenti di accertamento che arrivano fino al prossimo 31 marzo 2023. Anche qui è prevista una rateazione fino a 20 rate trimestrali di pari importo;
- Se c’è un ricorso tributario già pendente, in ogni grado di giudizio (anche in Cassazione) le somme da pagare per sanare la controversia cambiano a seconda del grado di giudizio: il 90% in primo grado, mentre nei seguenti gradi di giudizio dipende da come è andato il giudizio precedente.
2.1) Se l’agenzia ha perso in primo grado e il processo è in secondo grado, il contribuente può chiedere di chiudere tutto pagando il 40%;
2.2) Se l’Agenzia ha perso in secondo grado e il giudizio è in Cassazione, il contribuente può chiudere pagando il 15%;
2.3) Se il processo è in cassazione e l’Agenzia ha perso in primo e secondo grado, si sana la pendenza pagando il 5%;
Se in ogni grado di giudizio ha vinto l’Agenzia delle entrate, il contribuente può chiudere tutto pagando interamente il tributo oggetto della contestazione, ma senza sanzioni e interessi.
Altri istituti tributari
Per omessi pagamenti di rate dovute a seguito di:
- accertamento con adesione,
- acquiescenza all’accertamento,
- reclamo/mediazione,
- conciliazione giudiziale,
scaduti alla data di entrata in vigore della norma (quindi, il primo gennaio 2023) e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione, la procedura si perfeziona con il versamento integrale, entro il 31 marzo 2023, della sola imposta, in un’unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali, con applicazione degli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine della prima rata.
In caso di mancato perfezionamento, l’ufficio iscrive a ruolo gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché la sanzione ordinaria del 30%, applicata sull’imposta residua.
prof. avv. Saverio Belviso
BP Studio tributario & societario
Brindisi – Monopoli
avvocati specializzati in consulenze avvisi di accertamento/cartella di pagamento