La presa in carico – nuovi orizzonti

Se l’accertamento esecutivo non è notificato la nota di presa in carico diventa impugnabile

La Corte di Cassazione ribadisce un concetto oramai cristallizzato: se manca l’atto presupposto, qualsiasi provvedimento è impugnabile, anche se non è fra quelli elencati nell’art. 19 del codice di procedura tributaria (dlgs 546/92).

Alla ribalta è ora la presa in carico delle somme accertate che diventa impugnabile qualora manchi la notifica dell’atto presupposto.

A stabilirlo è l’Ordinanza n. 6589/2025 la Corte di Cassazione la quale ha chiarito che l’atto di presa in carico successivo ad un accertamento esecutivo è impugnabile allorquando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l’avviso di accertamento.

L’art. 19 del dlgs 546/92 al comma terzo afferma che gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. La disposizione segue ad una elencazione che da sempre il Fisco considera tassativa, ma la scure della giurisprudenza, anche di merito, così come la dottrina, hanno definito “aperta” all’impugnazione a condizione che trattasi di primo atto ricevuto dal contribuente.

La Cassazione ha dunque optato fra due orientamenti diversi, per i quali l’uno nega l’impugnabilità della presa in carico atteso che esso non è annoverato nell’elencazione di cui all’art. 19 del Dlgs. n. 546/1992, mentre la seconda tesi poggia sulla considerazione che l’avviso di presa in carico è impugnabile, nonostante il carattere informativo e di invito al pagamento, costituendo, sostanzialmente, una intimazione al pagamento.

L’incidere nella situazione soggettiva di lesione del patrimonio del contribuente, la presa in carico cambia connotati da essere informazione ad essere provvedimento autoritativo e pertanto impugnabile.

prof. avv. Saverio Belviso

BP Studio tributario & societario

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