Cambiare indirizzo di residenza non comporta alcun ulteriore adempimento nei confronti del Fisco.
Tanto vale solo per le ditte individuali e per le persone fisiche, queste ultime non in possesso di posta elettronica certificata indirizzo al quale sempre più spesso il Fisco notifica gli atti tributari.
La Cass. Sez. V civ. con ordinanza 35128/2022 ha chiarito i termini di applicazione degli artt. 58 e 60 del dpr 600/73. La notifica dell’avviso di accertamento è disciplinata dall’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 norma speciale rispetto a quanto normato dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile. La norma fiscale prevede che decorsi trenta giorni dalla variazione anagrafica (richiesta al Comune), anche ai fini fiscali si ha per conosciuto il nuovo indirizzo e le notifiche al precedente sono nulle.
La notifica degli atti e avvisi ai contribuenti è disciplinata dall’articolo 60 del dpr 600/73.
ARTICOLO 60 DPR 600 DEL 1973 |
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata; c) salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate; e) quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione; e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; f ) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. L’elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente. Le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica, o per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA. Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall’ articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti e’ validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e). La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate l’indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione. Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto. |
La Cassazione con la richiamata sentenza afferma che avvenuta la domanda al Comune di cambio di residenza, le notifiche sono valide al vecchio indirizzo solo per ulteriori 30 giorni, con la conseguenza che decorso tale termine la notifica al vecchio indirizzo, che spesso avviene con il deposito presso l’Ufficio postale con avviso di giacenza, non è più valida.
La vicenda
Nel caso sottoposto al vaglio dei Giudici di Cassazione, un contribuente adiva il primo grado di giudizio tributario per l’accertamento della invalidità della notifica. I Giudici di primo e secondo grado rigettavano il ricorso del contribuente motivando che «Le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica, o per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA».
Il contribuente ricorreva alla suprema Corte che dichiarava errate le sentenze. Risultava che i giudici di merito non avevano rilevato la violazione dell’art. 60 del dpr 600/73 costituita dal vizio di notificazione degli avvisi di accertamento (da cui scaturiva la cartella di pagamento), pertanto il contribuente ricorrente in cassazione riscuoteva l’accoglimento dei giudici della cassazione.
La motivazione
I supremi Giudici affermavano che il cambio di residenza, per le persone fisiche, ha efficacia “ope legis”, decorso il termine di trenta giorni dalla variazione anagrafica, motivando che “….. nel caso di impresa individuale, poiché il destinatario della pretesa tributaria è la persona fisica dell’imprenditore, non avendo l’impresa alcuna soggettività o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo titolare, sia sotto l’aspetto sostanziale che processuale, la notificazione dell’avviso di accertamento deve essere fatta, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 600 del 1973, nel domicilio fiscale della persona fisica dell’imprenditore (Cass. 20.07.2021, n. 20650). Questa Corte ha più volte affermato (Cass. n. 17109 del 2014, Cass. n. 4997 del 2001) che dal combinato disposto degli artt. 58, comma 2, primo periodo (“le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte”), e 60, comma 3, primo periodo, d.P.R. n. 600 del 1973 le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’intervenuta variazione anagrafica, discende che, agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi, il contribuente-persona fisica, in ipotesi di mera variazione o modificazione dell’indirizzo del suo domicilio fiscale non è assoggettato differenza delle persone giuridiche, società od enti privi di personalità giuridica (art. 60 comma 3 secondo e terzo periodo) – ad alcuno specifico onere della relativa comunicazione all’ufficio tributario competente, in quanto è la stessa legge ad attribuire efficacia, ai fini delle notificazioni di cui all’art. 60 comma 1, alla intervenuta variazione anagrafica dopo il decorso di un termine dilatorio, stabilito, con ogni evidenza, a favore degli uffici tributari che debbano eseguire una delle notificazioni stesse (v. anche Cass. n. 41137 del 2021); nella specie, pertanto, il contribuente – persona fisica – non aveva alcun onere di comunicare all’Amministrazione finanziaria la variazione della propria residenza anagrafica, esplicando detto cambiamento i suoi effetti ex lege, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica (che nel caso in esame era decorso), come prevede l’art. 60, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 nella versione ratione temporis applicabile; la CTR non si è attenuta ai principi sopra indicati richiamando, peraltro, disposizioni di legge non pertinenti; poiché in materia di riscossione delle imposte la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato (la cartella di pagamento impugnata) è, dunque, nulla per inesistenza di un valido titolo sottostante, stante la invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento”
L’ineccepibile ricostruzione dei Giudici della Suprema Corte, peraltro con indirizzo consolidato, consente di suggerire un attento esame delle notificazioni in tutti quei casi in cui si è proceduto al cambio di indirizzo anagrafico, onde evitare di essere debitori di somme non dovute.
prof. avv. Saverio Belviso
BP Studio tributario & societario
Brindisi – Monopoli
avvocati specializzati in consulenze avvisi di accertamento/cartella di pagamento