Legge 197 del 29 dicembre 2022– (c.d. Legge di Bilancio 2023) definizione agevolata liti fiscali pendenti – art. 1 commi da 186 a 205

La disciplina in esame consente di definire in maniera agevolata, pagando un determinato importo correlato al valore della controversia e diversificato in funzione dello stato e del grado in cui pende il giudizio, le liti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, al 1° gennaio 2023, risultano pendenti presso le Corti di giustizia tributaria, di primo e secondo grado, o presso la Corte di cassazione 

Ambiti:

  1. SOGGETTIVO: la definizione si applica unicamente alle liti fiscali pendenti dove è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane/Monopoli
    1. Essere parte significa essere stati avocati al processo, ovvero anche quando l’Agenzia sia intervenuta volontariamente o sia stata chiamata in causa;
    1. Con emendamento al mille proroghe entro il 31.3.2023 i Comuni possono aderire all’applicazione della norma definendo le liti pendenti che vedono gli Enti locali/concessionari parti del processo;
  2. OGGETTIVO: la lite deve essere pendente dinanzi le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado (o presso la Corte di cassazione, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello instaurato a seguito di rinvio) e cioè:
    1. Non deve essere passata in giudicato e dunque non più appellabile;
    1. Può anche essere dichiarata inammissibile, ma ancora impugnabile;
    1. Può provenire da cassazione con rinvio della suprema Corte;
    1. Di ogni singolo accertamento anche se inserito in una controversia avente ad oggetto più accertamenti (tipico è il caso ex art. 29 di riunione in primo o secondo grado);
    1. Tutte le controversie, quindi non solo le controversie avverso accertamenti e irrogazione sanzioni, ma anche i provvedimenti esecutivi impugnati, cartelle di pagamento ed atti di intimazione;
    1. Non sono definibili le controversie aventi ad oggetto le istanze di rimborso o i dinieghi di esse, come anche le pendenze aventi ad oggetto le agevolazioni;
    1. Non sono definibili le pendenze aventi ad oggetto questioni di ammontare indeterminabile, quali ad esempio l’attribuzione della rendita;
    1. Non sono definibili le controversie per il recupero dei crediti sorti in uno Stato Estero
    1. Non sono definibili le controversie di risorse proprie dell’Unione Europea, come l’iva riscossa all’importazione;
    1. Non sono definibili le controversie aventi ad oggetto gli aiuti di Stato 
  3. TEMPORALE:
    1. Deve essere pendente al 1° gennaio 2023;
    1. È pendente se al 1° gennaio 2023 è stata eseguita la notifica a controparte (Agenzia Entrate). Non è necessario che al primo gennaio 2023 vi sia anche stata la costituzione in giudizio con il deposito del fascicolo alla Corte di primo grado;
    1. È pendente anche una sentenza sfavorevole al contribuente in primo grado i cui termini per la impugnativa alla data del 1° gennaio 2023 non sono ancora scaduti;
    1. È pendente anche una sentenza sfavorevole al contribuente in secondo grado i cui termini per la impugnativa alla data del 1° gennaio 2023 non sono ancora scaduti;
    1. È pendente anche una sentenza che la cassazione ha cassato con rinvio in secondo grado, per la quale pendono ancora alla data del 1° gennaio 2023 i termini di sei mesi per la riassunzione. Ovviamente se la sentenza è di cassazione senza rinvio i termini non sono più pendenti;
  4. VALORE CONTROVERSIA:
    1. È quello stabilito dall’art. 12 del d.lgs. 546/92
    1. , cioè della sola imposta (o delle sole imposte) contenute nel singolo accertamento (inteso quale unico provvedimento notificato);Per le controversie aventi ad oggetto solo sanzioni per controversia si intendono solo le sanzioni;
    1. Vanno esclusi dalla determinazione del valore della lite, gli importi che pur annoverati nell’avviso di accertamento non fanno parte del contendere, quali ad esempio gli importi in autotutela eliminati dall’AE, di conciliazione parziale e/o mediazione perfezionate, ovvero anche nei casi di formazione del giudicato interno;
  5. PROCEDIMENTO:
    1. Entro il 30 giugno 2023 va presentata all’Agenzia delle Entrate presso l’articolazione radicata nella controversia una domanda di definizione agevolata della lite pendente;
    1. La domanda va presentata per ciascun atto impugnato. Per atto si intende accertamento, atto riscossivo, sanzioni, intimazioni ecc;
    1. La domanda va presentata per ciascun atto anche se la controversia contiene più atti;
    1. La domanda va presentata per ciascun atto anche se la controversia è pendente in secondo grado (o in cassazione) avverso, ad esempio, più sentenze che contengono più atti impositivi;
    1. Ciascun atto facente parte della controversia pendente può essere definito ma nella sua interezza. Cioè se un atto contiene irpef ed irap non si può definire l’irpef e non l’irap (vedi professionisti, agenti commercio ecc.);
  6. IMPORTI DA VERSARE
    1. Il 100% del valore della controversia (al netto di sanzioni ed interessi) nel caso in cui l’agenzia delle entrate sia totalmente vittoriosa nel grado di giudizio ultimo definito con sentenza e procedimento ancora pendente. Per quanto scontato il provvedimento giurisdizionale deve essere un provvedimento di merito e non un provvedimento cautelareIl 100% del valore della controversia (al netto di sanzioni ed interessi) nel caso in cui il ricorso è stato notificato all’agenzia delle entrate alla data del 1° gennaio 2023, ma non è ancora avvenuto il deposito nella cancelleria della Corte Tributaria;Il 90% del valore della controversia (al netto di sanzioni ed interessi) nel caso in cui il ricorso è stato sia notificato all’agenzia delle entrate alla data del 1° gennaio 2023, che depositato nella cancelleria della Corte Tributaria, ma non è ancora intervenuta sentenza;Il 90% del valore della controversia (al netto di sanzioni ed interessi) nel caso in cui il ricorso sia stato cassato dalla Cassazione con rinvio e penda termine, al 1 gennaio 2023, per la riassunzione. (va valutata bene perché se hai vinto 1^ e 2^ grado pagare il 90%………)Il 40% del valore della controversia (al netto di sanzioni ed interessi) nel caso in cui l’Agenzia sia soccombente in primo grado (pronuncia non cautelare);Il 15% del valore della controversia (al netto di sanzioni ed interessi) nel caso in cui l’Agenzia sia soccombente in secondo grado (pronuncia non cautelare). Qualcuno ha sostenuto che l’Agenzia debba essere soccombente in entrambi i giudizi di 1^ e 2^ grado. Tuttavia questa interpretazione non trova nella norma e nella circolare n. 2 del 27 gennaio scorso alcuna conferma, anzi si discute esclusivamente di sentenza di soccombenza dell’Agenzia in secondo grado. Quindi può essere che l’Agenzia sia stata vittoriosa in primo grado e soccombente in appello per usufruire del pagamento con definizione al 15%; Nel caso di soccombenza parziale (o ripartita) si procede come segue:
      1. Per la parte dell’accertamento in cui l’agenzia ha vinto si paga l’intero dovuto al netto di interessi e sanzioni;Per la parte dell’accertamento in cui l’agenzia ha perso si paga il 40% al netto di interessi e sanzioni se la sentenza è di primo grado;Per la parte dell’accertamento in cui l’agenzia ha perso si paga il 15% al netto di interessi e sanzioni se la sentenza è di secondo grado;
    1. GIUDIZIO IN CASSAZIONE
      1. È ovvio che la definizione può avvenire solo per le cause tributarie pendenti dinanzi la Corte Cassazione;
      1. Il ricorso per cassazione deve essere pendente al 1°gennaio 2023;
      1. Il 5% del valore della controversia (al netto di sanzioni ed interessi) nel caso in cui l’Agenzia sia soccombente in entrambi/tutti i giudizi secondo grado. Qui si apre una interpretazione su tutti, poiché la cassazione con rinvio e la vittoria in riassunzione può essere interpretata come vittoria sì ma non in tutti i gradi di giudizio;
        1. La circolare afferma che l’Agenzia deve essere soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio lasciando aperti i dubbi sul rinvio;
        1. La parziale soccombenza dell’agenzia nei gradi precedenti non consente la definizione al 5%;
  7. CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO SOLO SANZIONI NON COLLEGATE AL TRIBUTO
    1. 15% del valore della sanzione non collegate al tributo, se l’agenzia delle entrate è soccombente (unica o ultima sentenza non cautelare) sia per merito che per inammissibilità;
    1. 40% del valore della sanzione non collegate al tributo, se il contribuente è soccombente (unica o ultima sentenza non cautelare) sia per merito che per inammissibilità, anche se trattasi di giudizio di rinvio cassazione. Naturalmente se alla data del 1° gennaio 2023 la causa è pendente (quindi anche se non è stata celebrata alcuna udienza e comunque se è stato notificato il ricorso);
    1. Nel caso di soccombenza parziale, come in altri casi la definizione avviene con il 15% per la parte in cui l’Agenzia è soccombente ed il 40% negli altri casi;
    1. Per le sole sanzioni collegate al tributo la definizione è a zero se il rapporto di imposta è stato definito a qualsiasi titolo, quindi con definizione ovvero con altra definizione (acquiescenza – autotutela – ecc);
    1. Per le sanzioni collegate al tributo il quale non è stato definito, possono essere definite con il 90% se è stato presentato il ricorso che pende in primo grado, il 40% se l’agenzia è soccombente in primo grado, 15% se l’agenzia è soccombente in secondo grado. In caso di soccombenza parziale: il 100% per la parte in cui l’agenzia è vittoriosa, il 40% per la parte in cui l’agenzia è soccombente in primo grado, il 15% per la parte in cui l’agenzia è soccombente in secondo grado;

J) PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE:

a.    la definizione agevolata delle pendenze tributarie si perfeziona con la domanda da depositare entro il 30 giugno 2023;

b.    nella stessa data il contribuente deve versare l’intero importo dovuto per ciascuna controversia definita;

c.    per importi superiori ad € 1.000,00 è possibile rateizzare il dovuto con 20 rate trimestrali di pari importo al 30/6-30/9-20/12-31/3. Vanno applicati gli interessi legali. Si badi che dal 1° gennaio 2023 gli interessi legali sono schizzati al 5%. La decorrenza degli interessi è 30 giugno 2023;

d.    è esclusa la compensazione del dovuto con crediti maturati dal contribuente;

e.    perché la lite sia considerata definita è sufficiente presentare la domanda e versare la prima rata del 30/6/2023;

f.     nel caso in cui non vi sono versamenti, la definizione è conclusa al 30/6/2023;

g.    le rate non pagate vanno iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 15 ter del dpr 602/1973;

h.    la definizione è molto vantaggiosa poiché diversamente dalle precedenti edizioni, nella presente definizione dal dovuto si scomputano i versamenti eseguiti in pendenza di giudizio (sanzioni ed interessi compresi);

i.     se con la definizione, scomputando i versamenti già eseguiti, il contribuente risulti a credito, non è possibile ottenere la restituzione di somme, ma solo l’avvenuta definizione della lite;

L)                    EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

a.    tutte le pronunce purché emesse e depositate prima del 1°gennaio 2023 e che non sono passate in giudicato dalle Corti Tributarie (e prima dalle Commissioni) sono superate dalla domanda di definizione, pertanto i dispositivi in esse contenute non costituiscono titolo anche per eventuali rimborsi o sgravi (SI DEVE RITENERE CHE LE SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DEI PROCURATORI DISTRATTARI, CONTINUANO A COSTITUIRE TITOLO);     

b.   quanto sopra vale anche per le sentenze emesse e depositate successivamente al 1° gennaio 2023;

c.    alla data della domanda la controversia non deve essere passata in giudicato, al fine di poter usufruire della definizione (ovvio). Il caso in questione può aversi in relazione ad una sentenza della Cassazione che cassa senza rinvio nell’arco di tempo fra il 1/1/2023 ed il 30/6/2023. In tale fattispecie, se il contribuente non ha depositato la domanda, la sentenza fa stato essendo definitiva come tutte le sentenze della cassazione.

d.   della definizione si giova anche il coobbligato, sempre con esclusione di qualsivoglia rimborso (caso imposta di registro)

M)                   SOSPENSIONE DEI GIUDIZI

a.    i giudizi non sono sospesi. In udienza (o anche fuori udienza) con apposita domanda formulata al Giudice può essere avanzata la volontà di provvedere alla domanda di definizione agevolativa. Il giudizio in tal caso viene sospeso fino al 10 luglio 2023.

b.    entro il 10 luglio 2023 il contribuente deve obbligatoriamente deve depositare la domanda di definizione e la copia del versamento dell’unica o della prima rata.

c.    avverandosi quanto sopra, deposito di domanda e versamento prima o unica rata, il giudice dichiara con ordinanza la estinzione del giudizio. Le spese del giudizio, contributo unificato e compensi restano a carico del contribuente.

d.    nel caso in cui siamo difronte ad una controversia definibile i termini di, impugnazioni (secondo grado e cassazione, anche incidentali, riassunzioni e controricorsi, che scadono fra il 1/1/2023 ed il 31 luglio 2023 sono sospesi per 9 mesi dalla data della loro scadenza di notifica/deposito.

e.    vanno invece notificati e depositati nei termini ordinari i ricorsi in primo grado e tutti gli altri atti processuali (costituzione in giudizio, memorie ecc).

n)                     DINIEGO ALLA DEFINIZIONE

 a.   l’agenzia delle entrate, monopoli ed accise controllerà entro il 31/7/2024 le domande e le definizioni relative all’applicazione della relativa norma;

b.    il diniego alla definizione avverrà con provvedimento notificato a norma degli artt. 60/600/73 ovvero 140 cpc;

c.    nel caso in cui pendeva ricorso non ancora discusso in primo grado, sarà possibile impugnare il diniego entro 60 giorni dalla notifica. Il diniego va notificato all’agenzia e depositato presso il Giudice ove pendeva il ricorso originario.

d.    nel caso in cui pendevano i termini per impugnare una pronuncia giurisdizionale, il diniego va impugnato unitamente alla pronuncia giurisdizionale. In tal caso il termine per la ordinaria impugnazione risulta sospeso e l’impugnativa va fatta entro 60 gg dal diniego

e.    se v’è stata pronuncia di estinzione il diniego può essere impugnato dinanzi la corte che ha estinto il processo. In tal caso la definizione denegata è motivo di revocazione della ordinanza/sentenza di estinzione che va chiesta unitamente alla notifica/deposito del diniego. Il termine è sempre di 60 giorni dal provvedimento di diniego.

Occasioni perse

  • possibilità di definire solo una parte di un accertamento (irpef o Irap o Iva);
    • esosità degli interessi di dilazione;
      • possibilità di definire la lite in Cassazione se vi sia stata una pronuncia in un solo grado favorevole al contribuente;
      • obbligo per gli Enti locali di consentire la definizione per i tributi da loro amministrati, tenuto conto che l’Irap, gestito dall’AE è una imposta a favore delle Regioni, Ente Locale;
      • Definizione per le controversie relative agli aiuti di stato.
      •  

prof. avv. Saverio Belviso

BP Studio tributario & societario

Brindisi – Monopoli

avvocati specializzati in consulenze avvisi di accertamento/cartella di pagamento

Condividi l'articolo