La Corte Costituzionale interviene sulla tassazione dell’abitazione principale, ai fini IMU, dell’unità immobiliare abitativa in cui il soggetto d’imposta risiede anagraficamente e dimora abitualmente indipendentemente dall’eventuale diverso luogo di residenza e dimora del coniuge e/o di altri familiari.
Ne consegue che, se i coniugi fissano la residenza anagrafica in immobili diversamente ubicati nel medesimo comune o in altri comuni, ciascun immobile potrà beneficiare dell’esenzione.
Infatti, ad avviso della Corte Costituzionale, nella sentenza in commento, negare ogni agevolazione ai fini IMU ai coniugi che risiedono in comuni diversi (puntando sulla necessità della coabitazione abituale dell’intero nucleo familiare nel luogo di residenza anagrafica della casa coniugale), significa, tra le altre cose, non tenere conto dell’attuale contesto, caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi.
Per la Consulta, in sostanza, la limitazione del diritto all’esenzione alla condizione del nucleo familiare finisce con il penalizzare le famiglie, contrastando quindi con i principi previsti dagli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione. Nello specifico, la norma censurata, così come interpretata dalla Corte di cassazione, violerebbe l’articolo 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe un’irragionevole, ingiustificata, contraddittoria e incoerente disparità di trattamento “fondata su un neutro dato geografico […] a parità di situazione sostanziale” tra il possessore componente di un nucleo familiare residente e dimorante in due diversi immobili dello stesso comune e quello il cui nucleo familiare, invece, risieda e dimori in distinti immobili ubicati in comuni diversi.
La norma consente a ciascun possessore di immobile fino alla data di costituzione del nucleo di fruire dell’esonero dal pagamento dell’imposta sulla propria abitazione principale, anche se parte di una convivenza di fatto.
A differenza di quanto previsto per i coniugi, le coppie conviventi hanno sempre potuto beneficiare di una “doppia esenzione”.
Ed invece, scegliere di sposarsi o costituire un’unione civile ha comportato, fino ad oggi, l’impossibilità di accedere all’agevolazione ai fini IMU anche in caso di esigenze che impongono di avere residenza anagrafica e dimora abituale in diverse abitazioni.
Il problema ha scatenato un infinito dibattito giurisprudenziale laddove la sentenza n. 209/2022 va finalmente a confermare un orientamento sul quale già risalente prassi ministeriale aveva concordato (circolare n. 3/DF del 18/05/2012 e risposte MEF del 20/01/2014), ed anche parte della giurisprudenza di merito (ex multis CTP Lecce n. 945 del 17/07/2020, CTR Veneto n. 858 del 31/08/2017 e CTP Brescia n. 605 del 14/07/2016), secondo cui, per i soggetti visti in precedenza, vi era la possibilità di usufruire singolarmente dell’agevolazione in esame – di fatto, quindi, raddoppiandola – in presenza di determinate condizioni. Non era dello stesso avviso dal 2020 la giurisprudenza di legittimità che, tramite numerose pronunce, in un primo momento aveva negato qualsivoglia agevolazione per i consorti divisi territorialmente (si vedano, ad esempio, Cassazione n. 4166 e 4170 del 19/02/2020, n. 20130 del 24/09/2020 e n. 2194 del 01/02/2021), dimostrando invece in seguito una timida apertura nei confronti della spettanza di un’unica agevolazione per il nucleo familiare (Cassazione n. 17408 del 17/06/2021 e n. 20686 del 20/07/2021).
La sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 della Corte Costituzionale sancisce l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 1, comma 741, lett. b), L. 160/2019 nella parte in cui definisce(va) abitazione principale l’immobile in cui il nucleo familiare risulta all’anagrafe come residente/dimorante con la possibilità di usufruire di un’unica agevolazione. E, ristabilisce il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile in quanto “nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile”. Saranno i comuni a controllare se sussistono i requisiti per l’accesso all’agevolazione IMU ovvero che la separazione geografica della famiglia sia reale e che i coniugi risiedano effettivamente nelle due case. Va precisato che una simile situazione non ha luogo per le c.d. “seconde case”, dal momento che ai fini della spettanza del beneficio fiscale è necessaria l’effettiva residenza dei coniugi in Comuni diversi in modo stabile.
Saverio Belviso
Brindisi – Monopoli
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