Molti suggerimenti pervengono al nuovo Governo sulle cartelle di pagamento dell’Agenzia Entrate Riscossione. L’obiettivo comune è quello di scongiurare la falcidia delle imprese dovuta ai postumi della pandemia e degli enormi costi indiretti della guerra, senza trascurare la galoppante inflazione che sta determinando un aumento esponenziale delle rate di mutuo per chi ha contratto a tasso variabile.
Non v’è dubbio che è indispensabile cercare di immettere liquidità nel sistema affinché imprese e famiglie possano disporre delle risorse necessarie per far fronte alla delicata situazione. Si apprende che il Governo appena insediato ritenga necessario l’alleggerimento del debito fiscale gestito dall’Agenzia Entrate Riscossione.
Le vecchie rottamazioni e lo stralcio non hanno ancora esaurito i loro effetti in relazione ai pagamenti che per le scadenze relative al 31 luglio 2022 hanno visto molti contribuenti impossibilitati ad adempiere; a maggior rischio appare la scadenza del 30 novembre 2022 peraltro concomitante con la scadenza della seconda rata di acconto delle imposte 2022 e dell’iva scadente il 16 novembre.
Da più parti si è paventata l’ambiziosa ipotesi di una dilazione trentennale del debito tributario scevro da sanzioni ed interessi, ma è evidente che tale approccio trova ostacolo nell’attuazione, frapposto da ragioni tecniche, di gettito e soprattutto politiche.
Dilazione del debito tributario
Si dovrebbe consentire la dilazione su semplice richiesta del contribuente che ha debiti verso il fisco gestiti dall’Agenzia della Riscossione alla data del 30 giugno 2022.
In quest’ottica il contribuente su dichiarazione da introitare entro il 31 dicembre 2022 dovrà elencare i debiti esistenti al 30 giugno 2022 su estratto della sua posizione fornito dall’Agenzia della Riscossione.
Nella dichiarazione il contribuente, sulla scorta dell’estratto rilasciato dall’agenzia entrate riscossione, indica i debiti al 30 giugno 2022 che intende rateizzare:
- per i quali chiede la dilazione, indicando la tipologia di imposta e/o tassa (comunitaria, statale, regionale, comunale, metropolitana);
- per i quali chiede la dilazione, indicando la tipologia di contributi di natura previdenziale;
- iscritti in ruoli provvisori a seguito di accertamenti dall’agenzia delle Entrate per i quali pendono i termini di procedure deflattive o giurisdizionali;
- ogni altra tassa e/o imposta per i quali pendono i termini di procedure deflattive o giurisdizionali;
- per debiti scaduti e non pagati per saldo e stralcio e rottamazioni;
- ogni altra tipologia di debito
L’agente della riscossione, ricevuta la dichiarazione del contribuente concede la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprensive di sanzioni ed interessi secondo la opzione indicata dal contribuente nella dichiarazione, che prevede:
- L’eliminazione del 90% delle sanzioni ove venga eseguito il pagamento dell’intero importo indicato nella dichiarazione avvenga entro otto mesi dalla dichiarazione;
- una riduzione pari al 60% delle sanzioni iscritte nel piano di rateizzazione non cumulabile con altre riduzioni di sanzioni previste dal piano di dilazione, se il contribuente concede una garanzia su beni immobili o fideiussione bancaria di importo pari al debito complessivo al netto della riduzione,
- Una riduzione pari al 50% delle sanzioni iscritte nel piano di rateizzazione, ove il contribuente estingua ratealmente il relativo debito nel termine massimo di 60 mesi.;
- Una riduzione pari al 25% delle sanzioni iscritte nel piano di rateizzazione, ove il contribuente estingua ratealmente il relativo debito nel termine massimo di 120 mesi;
- Una riduzione pari al 12% delle sanzioni iscritte nel piano di rateizzazione, ove il contribuente estingua ratealmente il relativo debito nel termine massimo di 216 mesi;
- Una riduzione pari al 6% delle sanzioni iscritte nel piano di rateizzazione, ove il contribuente estingua ratealmente il relativo debito nel termine massimo di 240 mesi;
Il debitore nella dichiarazione può richiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno, che non possono comunque essere inferiori al 20% del debito complessivo, per lei prime 12 rate.
L’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca o intraprendere tutte le altre azioni esecutive solo dopo il mancato pagamento di 12 rate del piano rateizzato, anche non consecutive. L’Agenzia della Riscossione informa il contribuente dell’inadempimento invitandolo entro 5 giorni al pagamento, pena la decadenza del beneficio.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 bis del dpr 600/73 solo dopo il mancato pagamento di 12 rate del piano rateizzato, anche non consecutive.
In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, la rata, o parte di essa, relativa al debito iscritto a ruolo resta sospesa per l’importo comunicato dall’Agenzia della Riscossione. Allo scadere della sospensione il debitore deve effettuare il pagamento delle rate sospese con rate mensili corrispondenti al periodo di sospensione, a partire dal sessantesimo giorno dal termine del periodo di sospensione, con aggravio di interessi.
ANTI sez Puglia – prof. Saverio Belviso