Tutte le novità sulla residenza fiscale delle persone fisiche

Dal 1 gennaio 2024 con le modifiche del D.Lgs. 209/2023 cambia il concetto di residenza fiscale delle persone fisiche e l’iscrizione anagrafica diventa una mera presunzione relativa

Con l’art.1 del decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 che modifica l’art. 2 del T.U.I.R., il concetto di residenza fiscale, finora inteso, cambia giacchè viene data rilevanza al criterio della presenza fisica, alle frazioni di giorno, ed a ciò che viene inteso per domicilio con l’obiettivo di far assumere con maggior facilità la residenza fiscale ai contribuenti.

E’ bene precisare che, quando un contribuente è residente in un dato paese, risulta essere soggetto integralmente al suo regime fiscale. In sostanza, vengono tassate tutte le sue fonti di reddito. Questo a differenza dei soggetti che non sono residenti: per essi, infatti, la tassazione va a colpire soltanto i redditi prodotti nel paese stesso.

Ecco perché le novità introdotte sono di fondamentale importanza.

Residenza fiscale

Val la pena ricordare che per residenza fiscale si intende il luogo dove la persona fisica ha il proprio domicilio o la propria dimora abituale per almeno 183 giorni in un anno (184 negli anni bisestili).

Ecco cosa stabilisce il nuovo articolo 2 comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.

Vediamo quel che accade nel dettaglio.

Nuovo concetto di domicilio

Per quel che concerne il domicilio, la norma, pertanto, va a prediligere l’aspetto personale rispetto a quello patrimoniale giacchè si sostituisce il criterio civilistico del domicilio con quello fiscale che, da ora in avanti, farà invece riferimento al luogo in cui la persona sviluppa, in via principale, le relazioni personali e familiari.

Presenza fisica del soggetto

Con le novità del decreto, si aggiunge il criterio della presenza fisica nel territorio dello Stato, fermo restando il criterio civilistico della residenza.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti.

Ciò vuol dire che la presenza fisica ha un’importanza chiave nel determinare la residenza. 

Infatti, sarà da ritenersi residente colui che, per la maggior parte del periodo di imposta, è presente nel nostro paese. Ecco che, ai fini del computo, una frazione di giorno (anche il calcolo delle ore diviene fondamentale) in Italia rappresenta, comunque, un giorno di presenza.

Presunzione relativa di residenza in Italia per l’Iscrizione Anagrafica

Si assiste, infine, ad un passaggio da presunzione assoluta a relativa per le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni) nelle anagrafi della popolazione residente in Italia.

Ciò vuol dire che, salvo prova contraria di residenza all’estero, si presumono residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.

Avv. Iolanda Pansardi

BP Studio tributario & societario

Brindisi – Monopoli

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