Verifiche fiscali e diritti del contribuente

L’amministrazione finanziaria, tra i molteplici strumenti di cui dispone, utilizza le indagini finanziarie per una maggior efficacia investigativa nella lotta all’evasione fiscale. È evidente, infatti, come il Fisco possegga un’arma dal carattere altamente invasivo della sfera patrimoniale del contribuente, tanto invasivo da costringere il legislatore a occuparsi con grande attenzione di come regolamentarne le procedure.

La normativa sulle indagini finanziarie, in sostanza, cerca di realizzare un equo contemperamento tra l’interesse privato alla riservatezza, e l’interesse pubblico al conseguimento del gettito erariale e alla repressione dell’evasione.

E’ fuor di dubbio, il ruolo essenziale che possono svolgere le indagini finanziarie per ricostruire la capacità contributiva del contribuente, in grado di fornire dati certi e non contestabili e validi supporti di prova per la sua quantificazione.

Di fatto, però, l’ingresso di un organo verificatore in azienda è un evento che di solito suscita una forte apprensione nei responsabili degli adempimenti fiscali e amministrativi: nella molteplicità degli obblighi formali e sostanziali (pagamento delle imposte) stabiliti dalla normativa in materia tributaria, è molto frequente trovarsi esposti al rischio che organi verificatori, Guardia di finanza o ispettori dell’Agenzia delle entrate, possano evidenziare inadempienze o errori di applicazione delle norme fiscali. La possibilità di commettere tali errori è ulteriormente elevata per le frequenti modifiche legislative e difficoltà di interpretazione delle norme, relative agli adempimenti sia formali che sostanziali. È quindi di grande rilievo evidenziare la puntuale normativa che il legislatore ha stabilito relativamente all’attività di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Nello specifico, le norme che regolano il potere di eseguire accessi, ispezioni, verificazioni, ricerche ed ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento delle imposte sono contenute nell’art. 52 D.P.R. del 26/10/1972, n. 633 e succ. mod. ed integrazioni (relativo all’IVA) applicabile, altresì, alle II.DD., grazie al rinvio contenuto nell’art. 33 del D.P.R del 29 settembre 1973, n. 600.

Iter della verifica

Si tratta di controlli che possono essere relativi all’esame di un registro specifico (ad esempio registro dei corrispettivi per i commercianti al dettaglio); sono quindi di breve durata, di solito esauriti nell’arco di mezza giornata o qualche ora, al quale segue un processo verbale che può essere negativo oppure rilevare infrazioni. Possono anche riguardare tutta la documentazione reperibile presso l’azienda e relativa e tutti gli adempimenti fiscali (verifica). L’accesso può avvenire anche presso altri enti (Pubblica amministrazione, istituti di credito, amministrazione postale, ecc.), con apposita autorizzazione, al fine di reperire dati e informazioni utili ai fini del controllo.

Si tratta di richieste di informazioni e documentazione o registri contabili, di solito svolti presso l’Ufficio stesso (ad esempio controllo ex art. 36-terdel D.P.R. n. 600/1973 sulle dichiarazioni dei redditi).

  • Verifiche

 Il legislatore usa tale termine, per la prima volta, con il D.P.R. 26.10.1972, n. 633, all’art. 52 (accessi, ispezioni e verifiche), ma non ne dà una definizione. In realtà è un controllo specifico, che si concretizza in una serie di operazioni, svolte da soggetti giuridicamente qualificati, volte a controllare il regolare adempimento delle norme tributarie.

Con la Circolare della Guardia di Finanza del 27 novembre 2017, nota come 1/2018, la “verifica fiscale” da un punto di vista operativo è riconducibile ad un sub– procedimento di carattere amministrativo:

-fondato sulla preliminare attività di valorizzazione del patrimonio di elementi, informazioni e documenti in possesso dei verificatori;

-finalizzato ad acquisire e a comunicare all’Autorità amministrativa titolare del procedimento di accertamento delle imposte e di applicazione delle sanzioni, dati, elementi e notizie utilizzabili per la determinazione delle potestà ispettive particolarmente incisive e penetranti;

-volto alla ricostruzione della capacità contributiva del soggetto verificato con la finalità di verificarne la congruità rispetto al dichiarato.

Pertanto, la verifica è sostanzialmente finalizzata all’acquisizione ed al reperimento di ogni elemento utile all’accertamento dei redditi, dell’Iva e dei tributi indiretti, nonché alla repressione delle violazioni e si esplica mediante ispezioni documentali e rilevamenti vari interessanti l’attività del contribuente e si conclude con la compilazione di determinati atti con le prescritte procedure e modalità.

Può essere eseguita nei confronti di qualunque persona fisica, giuridica, società di persone o ente che abbia posto in essere attività in relazione alle quali le norme tributarie pongono obblighi o divieti la cui inosservanza è sanzionata in via amministrativa e/o penale.

Le attività di controllo fiscale

Nel panorama dei controlli fiscali, è quello più approfondito, di solito svolto presso la sede dell’attività del contribuente, che può durare diversi giorni, ma non oltre i trenta giorni lavorativi, e che può riguardare tutti gli aspetti dell’attività aziendale rilevanti ai fini della determinazione delle imposte dovute, dirette e indirette (art. 12, comma 5, Legge n. 212/2000). Nei limiti del possibile, gli agenti della G.d.F. effettueranno gli accessi nelle sedi dei contribuenti vestiti in borghese con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività del soggetto fiscalmente investigato, nonché alle sue relazioni commerciali e professionali (art. 12, comma 1, Legge n. 212/2000).

A tutela dei diritti del contribuente è stata emanata una norma generale e cioè lo «Statuto del contribuente» (legge 27 luglio 2000, n. 212). Tali disposizioni costituiscono il principale punto di riferimento che gli stessi organi verificatori assumono alla base delle procedure interne stabilite sia dall’Agenzia delle entrate che dalla Guardia di finanza. Ed infatti, sono gli stessi verificatori a fornire il testo della legge al contribuente, in modo che lo stesso sia informato sulle proprie possibilità di difesa e consapevole che gli stessi sanno quali sono i limiti e le regole ai quali deve essere informato il loro operato.

Si precisa che è utile, per il contribuente, prendere tutto il tempo necessario per rispondere alle richieste formulate; per reperire la documentazione necessaria alla propria difesa, richiedendo termini per l’acquisizione di documenti non disponibili nell’immediato (di cui si dirà di seguito); per chiedere un supporto ad un professionista di fiducia prima di sottoscrivere i verbali redatti dai verificatori o ancora per rispondere o meno alle domande proposte da questi ultimi laddove parlare non è obbligatorio.

E’ diritto del contribuente farsi assistere, durante le fasi dell’accesso e delle verifiche, da parte di un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria (art. 12, comma 2, Legge n. 212/2000).

Le verifichefiscali possono essere:

  • generali
  •  parziali
  • mirate

La verifica è denominata “generale” quando la gestione o l’attività del periodo temporale preso in esame viene controllata con riguardo a tutti i settori impositivi.

La verifica si intende “parziale” quando l’indagine ispettiva è limitata al riscontro di singoli atti di gestione aziendale o ha per oggetto singoli tributi.

Sono “controlli” quei determinati interventi volti al riscontro di una parte della gestione amministrativa, di singoli atti o di particolari adempimenti extratributari o fiscali (ad es.: ricevuta fiscale, scontrino fiscale, ecc.).

La verifica è denominata “mirata” quando i controlli del Fisco specificamente rivolti a determinati settori economici o tipologie di contribuenti (o di potenziale evasione) ma manca una sua espressa definizione. Allo stato, sono “verifiche mirate” quelle che sono poste in essere nei confronti dei soggetti previsti da una determinata “metodologia di controllo”.

Questa nuova tipologia di verifica è utilizzata nei confronti di quelle categorie economiche, imprenditoriali o professionali, che hanno come caratteristica comune quella di essere rivolte, in tutto o in parte, verso il consumatore finale. Secondo il Ministero delle Finanze, le verifiche mirate sono state studiate in particolare per quei contribuenti che hanno un rapporto diretto con il consumatore finale, e dunque presentano obiettive difficoltà di controllo di tipo contabile a causa di una naturale propensione all’evasione fiscale. A tal scopo sono state predisposte una serie di metodologie di controllo destinate ad essere utilizzate nei confronti dei soggetti che svolgono la propria attività a contatto con il pubblico.

Le metodologie si propongono, in particolare, di:

uniformare i comportamenti operativi degli uffici al fine di assicurare ai controlli un livello qualitativo più elevato;

contribuire allo sviluppo di maggiori professionalità e capacità di controllo del personale;

aumentare la proficuità dei risultati attraverso una sistematica utilizzazione delle indagini indirette (riscontri esterni, ecc.);

indirizzare le indagini sugli aspetti sostanziali della posizione fiscale del contribuente, riducendo al minimo i controlli formali.

Ingresso in sede

All’ingresso in sede, gli impiegati dell’Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza, sono tenuti ad esibire “l’autorizzazione all’accesso” o il “foglio di servizio” e le relative tessere di riconoscimento. Se ciò non accade, il contribuente ha diritto di chiedere l’esibizione di tale documento e va precisato che, l’ordine di accesso dovrà contenere, oltre alla autorizzazione del comandante di reparto:

  • i funzionari/militari autorizzati ad eseguire l’accesso;
  • presso quali locali, in quale giorno ed in quali orari deve avvenire l’ispezione;
  • che tipo di controllo deve essere svolto.

Se l’accesso è effettuato presso locali adibiti ad uso promiscuo (ufficio-casa), l’ordine di accesso dovrà essere emanato non dal funzionario dirigente, bensì dal Procuratore della Repubblica il quale dovrà, inoltre, adeguatamente motivare tale ordine se l’accesso è effettuato presso abitazione privata.

E’ fondamentale che, il contribuente venga informato sulle ragioni che giustificano la verifica e sull’oggetto della stessa, i periodi d’imposta e i settori impositivi (imposte dirette, IVA, ecc.) interessati.

 I verificatori, siano essi civili che militari dell’amministrazione finanziaria, non possono permanere presso la sede del contribuente per un periodo di tempo superiore ai trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni in casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio.

Nell’ipotesi in cui il soggetto verificato sia un contribuente lavoratore autonomo o imprenditore in contabilità semplificata la verifica presso la sede non può protrarsi per più di quindici giorni lavorativi prorogabili per ulteriori quindici nell’arco di non più di un trimestre.

In ogni caso ai fini del computo dei giorni lavorativi devono intendersi i giorni di effettiva presenza presso la sede del contribuente.

La richiesta di libri, registri e documenti contabili

Una volta iniziata la verifica fiscale i verificatori chiedono al titolare dell’azienda o a chi altro lo rappresenta di esibire tutti i libri, registri e documenti contabili (e sociali) obbligatori. Dopodiché le operazioni di ispezione avverranno d’autorità, ovvero se necessario – contro la volontà del contribuente. Qualora fosse rifiutata l’esibizione dei documenti e delle scritture contabili obbligatorie, tale documentazione, allorché venisse poi esibita in una fase successiva, potrà venire considerata ai fini dell’accertamento solo contro e non anche a favore del contribuente.

Per rifiuto all’esibizione si intende anche la dichiarazione di non possesso della documentazione richiesta, anche nei casi di indisponibilità dipendenti da cause di forza maggiore, ad eccezione di esibizione di denuncia di smarrimento, distruzione o furto della documentazione in questione. La momentanea irreperibilità delle scritture contabili non implica, invece, il rifiuto di esibizione, essendo necessaria l’intenzionalità a non fornire la documentazione richiesta laddove un ritardo lieve, di qualche ora o di un giorno, nella esibizione della documentazione non può considerarsi rifiuto.

Orbene è del tutto inutile ed anzi risulta controproducente per il contribuente sottoposto a verifica nascondere o rifiutare l’esibizione delle scritture contabili obbligatorie laddove la mancata produzione delle scritture contabili obbligatorie, o di parte di esse, può poi innescare la determinazione induttiva del reddito prodotto, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, lettera c), DPR n. 600/73.

Può essere utile rammentare che vige il divieto di procedere coattivamente all’apertura di plichi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili che siano chiusi a chiave, ovvero ove non sia possibile l’acquisizione senza aprire una chiusura, comunque fissata, con una semplice manovra a mano laddove è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Ne deriva che, l’apertura dei contenitori e dei luoghi sopra indicati, eseguita senza autorizzazione, è illegittima, determinando l’illegittima acquisizione dei documenti rinvenuti, con conseguente nullità degli atti e dei provvedimenti derivanti nonché l’eventuale responsabilità dell’agente contravventore.

Nel caso in cui il contribuente dichiari che tutte o parte delle scritture contabili sono conservate presso altri soggetti ed esibisca la relativa attestazione, sarà immediatamente verbalizzata la circostanza e la conseguente interruzione delle operazioni giornaliere di controllo per poter acquisire le scritture contabili presso il terzo. Qualora detta attestazione non venga esibita o nel caso che il soggetto che l’ha rilasciata si opponga all’accesso o non esibisca in tutto o in parte le scritture da esaminare, si rende applicabile la sanzione della inefficacia probatoria delle scritture contabili successivamente esibite.

Documentazione presso terzi

A tale riguardo va richiamato un determinato indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale:

– per gli organi verificatori non può intendersi preclusa la possibilità di prendere visione e acquisire i dati fiscalmente rilevanti presso terze persone non menzionate nell’autorizzazione, perché ciò potrebbe consentire ai contribuenti di sottrarre facilmente ai controlli la propria documentazione fiscale, conservandola – appunto – presso terzi;

– il provvedimento – emesso dall’A.G. – di autorizzazione alla perquisizione del domicilio di un determinato soggetto permette di acquisire, in quello stesso domicilio, la documentazione riguardante un altro soggetto, anche se questo non è menzionato nel provvedimento, giacché la ratio dell’art. 52, D.P.R. n. 633/1972 è di tutelare il contribuente nei cui confronti viene eseguito l’accesso e non di creare una sorta di immunità nei confronti dei terzi.

Sul punto, sembra non esserci dubbio circa l’utilizzabilità di detti documenti nell’ambito di un diverso e nuovo controllo nei confronti del contribuente cui si riferiscono. (Corte di Cassazione n. 16731 del 20 giugno-8 agosto 2005, che ricorda altresì l’utilizzabilità di documenti riferiti a periodi temporali diversi da quelli per i quali è stata avviata la verifica; Cass. n. 19837 del 13 giugno-12 ottobre 2005, che si richiama ad un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il provvedimento autorizzatorio alla perquisizione del domicilio di un soggetto, emesso dalla competente Procura della Repubblica allo scopo di acquisire la documentazione fiscale relativa al soggetto stesso, consente di acquisire, in tale domicilio, anche la documentazione relativa ad altro soggetto, pur non menzionato nel provvedimento autorizzatorio” (Corte di Cassazione, sentenza n. 153 del 10 gennaio 1996). La volontà della norma è, infatti, quella di tutelare il domicilio privato, “non già quella di creare una sorta di immunità dalle indagini a favore di terzi, siano o meno conviventi con l’interessato”. È questa la conclusione cui è giunta la Corte di cassazione, dal cui tenore è possibile stabilire il principio secondo cui non tutte le prove acquisite con procedura «irrituale» possono essere considerate di per sé inammissibili.

Con sentenza 11 giugno 2009, n. 13487 (udienza del 17 aprile 2009) la Corte di cassazione ha sostanzialmente affermato che l’Amministrazione finanziaria ha la facoltà di utilizzare documenti extra-contabili rinvenuti presso terzo nello svolgimento di una verifica fiscale al fine di rettificare la dichiarazione del contribuente il quale non può dolersi della motivazione per relationem al processo verbale di constatazione di verifica allorquando vi sia stata notifica unitamente all’atto impositivo con indicazione della documentazione verificabile nei presidi della Guardia di finanza. Un’altra sentenza 31 agosto 2007, n. 18337sempre in tema di IVA e accessi, ispezioni e verifiche in locali non adibiti all’attività d’impresa ha affermato che non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione da parte della Procura della Repubblica ai fini di accedere ad un locale adibito unicamente all’esercizio dell’attività di un soggetto passivo IVA, che sia nella sua piena ed esclusiva disponibilità ed al quale si accede soltanto attraverso altro locale adibito ad abitazione di un terzo il quale abbia prestato il consenso.

Indubbiamente, per ciò che riguarda il caso dell’emersione di documenti riguardanti terzi, la Corte di cassazione sembra indirizzata verso univoche conclusioni tanto che in linea di principio si può affermare che la scoperta nel corso di una ispezione fiscale presso un contribuente, debitamente autorizzata, di documenti riguardanti altri soggetti può legittimamente condurre ad un accertamento nei confronti di questi ultimi. Al contrario, altre situazioni, come il casodell’accesso in locali esclusivamente abitativi senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica, determinano la lesione di un diritto costituzionalmente protetto quale quello dell’inviolabilità del domicilio, indi per cui è evidente che le prove eventualmente acquisite dovrebbero comportare l’annullamento dell’avviso di accertamento.

Va infine rilevato che la Corte di cassazione con la sentenza 17 giugno 2009, n. 14017 a pochi giorni di distanza dal precedente orientamento appena esaminato è ritornata ad affrontare la problematica relativa alla documentazione presso terzo, aggiungendo un ulteriore tassello ai fini della validità della documentazione raccolta; i giudici di legittimità pur ammettendo la facoltà di utilizzare documenti extra-contabili rinvenuti nellosvolgimento dell’attività di verifica fiscale presso terzozal fine di rettificare la dichiarazione del contribuente non ritiene (e questo è l’elemento in più) le presunzioni utilizzate, gravi, precise e concordanti.

Documenti su computer aziendali

Problemi particolari si pongono in caso di acquisizione di documentazione contabile o extracontabile direttamente da computer aziendale o professionale.

Posta Elettronica

In ordine alla posta elettronicale potestà di controllo non divergono dalla normale corrispondenza. Possono essere visionati i client per gestire le email e possono essere lette le comunicazioni via email aperte (già lette e visionate dal destinatario). Non possono essere acquisite le email non ancora aperte e quelle per le quali è eccepito il segreto professionale (per queste occorre infatti un provvedimento di autorizzazione del giudice).

Solo l’assenso del contribuentefa venir meno la richiesta di autorizzazione al magistrato e legittima l’operato dei verificatori e dovrà essere trascritto sia nel processo verbale di accesso o giornaliero che in quello di constatazione. Tuttavia, è d’obbligo che i verificatori adottino tutte le cautele del caso, atteso che la Cassazione – in alcuni casi – ha ritenuto che il consenso prestato sia frutto di sudditanza psicologica.

Server e Pc

In linea generale i computer vanno considerati alla stregua di plichi sigillati sicché, in mancanza di espressa autorizzazione del contribuente, essi non potranno venire accesi e controllati se non sulla base di specifica autorizzazione del Pubblico Ministero.

I verificatori possono copiare i contenuti dei computer su propri supporti al fine di poterne riscontrare, anche in un secondo momento, il contenuto. L’esame dei pc e dei server aziendali assume rilievo soprattutto per la c.d. contabilità parallela“. Si tratta di una seconda contabilità in cui il contribuente annota le operazioni non riportate nella contabilità ufficiale. Particolare attenzione nei controlli viene posta anche ai file contenuti nei sistemi di cloud storage, come ad esempio Dropbox, Google Drive e simili, potenzialmente utilizzati per archiviare contabilità parallele. I controlli e le verifiche, in questo caso, sono mirati a identificare la postazione dalla quale vengono eseguiti gli accessi e i file archiviati nello spazio virtuale.

Sequestro di scritture e documenti

 In base al co. 7 dell’art. 52, D.P.R. 633/1972, i documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto quando:

– non sia possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale;

– il contribuente contesti il contenuto del verbale;

– il contribuente rifiuti di sottoscrivere il verbale.

Libri e registri

 i libri e i registri non possono essere sequestrati. I verificatori possono comunque:

– eseguire o farne eseguire copie ed estratti;

– apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla con la data e il bollo dell’Ufficio;

– adottare le cautele necessarie per evitarne l’alterazione o la sottrazione.

 L’art. 52, co. 7, D.P.R. 633/1972 conferisce ai verificatori che procedono all’accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili per la tenuta della contabilità, la facoltà di elaborarne i supporti utilizzati (floppy disk, cd-rom, ecc.).

Se i soggetti verificati non concedono l’uso delle proprie apparecchiature, i supporti possono essere trasferiti fuori dai locali dell’azienda, in deroga al divieto di sequestro documentale posto dal richiamato comma 7 ed elaborati con mezzi elettronici dei verificatori.

Redazione PVC

L’atto conclusivo delle operazioni di verifica è costituito dal “processo verbale di constatazione” (cd. “p.v.c.”) a mezzo del quale viene formalizzato l’esito dell’eseguito controllo fiscale. Esso rappresenta senza dubbio l’atto più importante e significativo dell’intera verifica, in quanto riassume, rielabora ed esplicita agli Uffici fiscali tutti i dati e gli elementi utili all’accertamento laddove è onere della Amministrazione finanziaria dimostrare la maggiore capacità contributiva del soggetto verificato nonché i presupposti di fatto e di diritto sui quali la pretesa fatta valere nei suoi confronti si fonda. (Cass. sent. del 17 novembre 2011 n.3326).

Così come descritto nella circolare 1/2GdF/2018, il pvc tende a:

  • documentare l’attività controllo posta in essere, le modalità utilizzate i risultati ottenuti;
  • far conoscere al contribuente eventuali violazioni commesse, permettendogli così valutare la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso;
  • permettere al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate di porre in essere le procedure per rettificare le eventuali violazioni.

Al fine di facilitare i riscontri e l’avvio della procedura di accertamento, i rilievi effettuati vengono raggruppati nel p.v.c., per tipologia di imposizione (Iva o Imposte sui redditi), per periodo d’imposta, per argomento (a seconda che essi riguardino la dichiarazione, la documentazione, la tenuta delle scritture contabili, la determinazione dell’imponibile e dell’imposta, l’applicazione delle sanzioni).

I verbali vengono sempre redatti in più copie, una delle quali spetta sempre al contribuente sottoposto a verifica.

Alcuni contribuenti ritengono che non apponendo la propria firma sul verbale si possa inficiare l’atto e quindi vanificare le operazioni di controllo poste in essere dai verificatori.

Un tale comportamento non compromette certamente la sorte del verbale medesimo, in cui viene inserita la dicitura “la parte si rifiuta di firmare”.

 E’ prevista la possibilità per il contribuente di presentare osservazioni e richieste all’Ufficio impositore entro 60 giorni dalla firma del processo verbale. L’Ufficio deve esaminare attentamente tale atto del contribuente, attendendo comunque il decorso dei 60 giorni per emettere l’avviso di accertamento a pena di nullità dell’atto emanato.

Il processo verbale di constatazione non è impugnabile autonomamente. Infatti non è menzionato tra gli atti tassativamente elencati nell’art. 19, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546. Essendo il p.v.c. un atto istruttorio le cui risultanze trovano conclusione nell’avviso di accertamento posto in essere dall’Ufficio fiscale competente, ne consegue che è possibile contestare il suo contenuto mediante ricorso alla Corte di Giustizia di Primo Grado avverso il suddetto avviso di accertamento. Accertamento che può anche essere motivato per relationem al processo verbale della Guardia di Finanza così come affermato dalla Ordinanza Corte di Cassazione, Sez. V n. 19381/2020.

Il rispetto delle norme previste a tutela del contribuente nel corso della verifica si rivela estremamente importante, in quanto la relativa inosservanza comporta l’inutilizzabilità delle prove irregolarmente acquisite (vedi Corte di cassazione, Sez. trib., n. 15209/2001, Id., n. 15230/2001). 

Il Garante del contribuente

L’art. 13 dello Statuto dei diritti del contribuente ha istituito, presso ogni Direzione Regionale delle Entrate e Direzione delle Entrate delle province autonome, il Garante del contribuente, un organo collegiale formato da tre componenti scelti dalla Commissione tributaria regionale.

Esso ha il compito di verificare, attraverso accessi agli uffici e esame della documentazione, le eventuali irregolarità, le scorrettezze e le disfunzioni dell’attività fiscale segnalate dai contribuenti.

I poteri di questo organo consistono in richieste di informazioni, nell’attivazione delle procedure di autotutela (annullamento di atti illegittimi da parte dell’Amministrazione finanziaria), nel richiamo degli Uffici al rispetto delle norme a garanzia dei diritti del contribuente.

Le funzioni e i poteri del Garante possono essere così sintetizzati:

• richiama gli uffici al rispetto dei termini per l’erogazione dei rimborsi (comma 10, art. 13);

• attiva le procedure di autotutela per atti di accertamento e di riscossione (comma 6, art. 13);

• ha il potere di accedere presso gli uffici finanziari per controllare la piena funzionalità dei servizi di assistenza, per verificare l’agibilità degli spazi aperti al pubblico;

• ha il potere di verificare se l’Amministrazione finanziaria mette effettivamente a disposizione del contribuente presso ogni singolo ufficio testi legislativi coordinati ed aggiornati, al fine di consentire una corretta e facile informazione; e se vengono portate a conoscenza dei contribuenti, mediante un idoneo servizio informatico e telematico, circolari, risoluzioni, note di interesse generale, etc. sulla organizzazione e sui procedimenti, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 5 dello Statuto (comma 9, art. 13);

• verifica inoltre se vengono rispettati i diritti e le garanzie dei contribuenti sottoposti ad accessi, controlli, ispezioni documentali e verifiche fiscali (comma 9, art. 13). Nel caso in cui le operazioni di verifica si dovessero svolgere in modo irrituale – sia da parte dei militari della Guardia di finanza che dai funzionari civili dell’Amministrazione finanziaria – il contribuente può rivolgersi al Garante per la tutela dei propri diritti ed interessi (comma 6, art. 12).

In merito, qualora il contribuente voglia formulare osservazioni e richieste, in relazione a presunte irregolarità commesse nei suoi confronti, dovrà inoltrare apposita istanza al Garante del contribuente.

Avv. Iolanda Pansardi

BP Studio tributario & societario

Brindisi – Monopoli

avvocati specializzati in consulenze avvisi di accertamento/cartella di pagamento

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